Interventi per barriere architettoniche, quando l'Iva ridotta?

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L'aliquota IVA agevolata del 4% per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche è al centro della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate n. 212 del 19 agosto 2025.

Chiarimento su applicazione dell’Iva ridotta per fornitura di beni per superare le barriere architettoniche

Una società operante nel settore bricolage ha avviato la vendita e posa in opera di infissi conformi al D.M. 236/1989, rientranti tra le opere per il superamento o eliminazione delle barriere architettoniche.

L’impresa intende sapere se è possibile applicare l’aliquota IVA ridotta anche nel caso in cui la fornitura degli infissi sia accompagnata dalla loro posa in opera, nel rispetto delle specifiche tecniche stabilite dalla normativa vigente.

L’istante ha descritto in dettaglio il percorso seguito per gli interventi: sopralluogo preliminare, controllo delle misurazioni e dei requisiti indicati dal DM 236/89, installazione degli infissi, verifica conclusiva e rilascio di una certificazione tecnica di conformità.

Rimane però l’incertezza se una semplice fornitura con installazione potesse essere trattata fiscalmente allo stesso modo dei contratti di appalto, cioè con l’applicazione dell’IVA agevolata al 4%.

Dubbi sull’applicazione dell’aliquota IVA al 4%

Il quesito sollevato riguarda la possibilità di applicare l’aliquota IVA agevolata del 4% alla fornitura con posa in opera di infissi che rispettano i requisiti tecnici previsti dalla normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il riferimento normativo è il n. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR IVA, che limita tale agevolazione alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto finalizzati alla realizzazione di opere volte a superare o rimuovere barriere architettoniche.

Come chiarito anche nella consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019, la misura è stata introdotta per incentivare la realizzazione di interventi destinati ad adeguare gli edifici alle disposizioni della legge n. 13 del 9 gennaio 1989, che ha stabilito norme per agevolare il superamento e la rimozione delle barriere architettoniche negli immobili privati.

Cosa si intende per barriere architettoniche

Secondo l’articolo 2 del D.M. n. 236/1989, attuativo della citata legge, rientrano tra le barriere architettoniche:

a) ostacoli fisici che rendono difficile la mobilità, soprattutto per persone con disabilità motorie permanenti o temporanee;

b) impedimenti che limitano o escludono la possibilità per chiunque di utilizzare in modo sicuro e agevole spazi, attrezzature e componenti;

c) la mancanza di strumenti o segnali che facilitino l’orientamento e la percezione dei luoghi e dei rischi, con particolare attenzione a persone non vedenti, ipovedenti o sorde.

Di conseguenza, se gli interventi rispettano i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e vengono eseguiti nell’ambito di un contratto di appalto, è possibile applicare l’aliquota IVA ridotta al 4%.

Distinzione tra cessione con posa e prestazioni di servizi

L’Agenzia delle Entrate, nel dare risposta n. 212 del 19 agosto 2025, ricorda che secondo la risoluzione n. 220/E del 10 agosto 2007, per capire se un contratto debba essere considerato come vendita con posa in opera oppure come prestazione di servizi (appalto), occorre valutare la volontà delle parti.

In particolare, bisogna stabilire se prevale l’obbligo di fornire un bene o quello di eseguire un’opera.

La differenza tra contratto di vendita e contratto di appalto dipende dalla cosiddetta causa contrattuale, cioè dallo scopo principale dell’accordo, ricavabile dall’insieme delle clausole e dal tipo di obbligazioni previste.

  1. Se l’obiettivo è cedere un bene e la posa serve soltanto a renderlo utilizzabile o adattarlo alle necessità del cliente, si tratta di vendita con posa in opera.
  2. Se invece la volontà è quella di ottenere un risultato nuovo e diverso rispetto ai beni impiegati, allora la prestazione di servizi assorbe la cessione del materiale e il contratto si configura come appalto.

In linea generale, quando non ci sono clausole che obbligano a realizzare qualcosa di innovativo rispetto alla produzione standard, la fornitura di beni con posa in opera (come infissi, impianti di riscaldamento o condizionamento) va considerata vendita, specialmente se il fornitore è anche produttore o commerciante abituale di tali articoli.

Con la risoluzione n. 25/E del 2015 (in continuità con la precedente del 1976), è stato inoltre chiarito che non si può parlare di “quid novi” se la fornitura degli infissi prevede solo variazioni di misura per adattarli alle esigenze del cliente.

Contratto di vendita senza Iva al 4%

Nel caso specifico, la società ha comunicato che il costo della posa rappresenta circa il 26% del prezzo complessivo, mentre la parte principale del corrispettivo riguarda il valore degli infissi stessi.

Questo dato rafforza la qualificazione dell’operazione come cessione di beni con posa in opera.

Pertanto l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, trattandosi di un contratto di vendita con posa e non di un appalto, non è possibile applicare l’IVA agevolata al 4% prevista dal n. 41-ter della Tabella A, parte II, DPR 633/72.

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