Aziende in crisi, mobilità in deroga prorogata al 2019

Pubblicato il 20 luglio 2019

Ampliato l’accesso alla mobilità in deroga. Il trattamento salariale, infatti, è concesso, per ulteriori dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2019. La novità è contenuta nel cd. “Decreto Crescita”, ed in particolare all’art. 41 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019, che modifica quanto previsto dal cd. “Decreto Fiscale” all’art. 25-ter della L. n. 136/2018, di conversione del D.L. n. 119/2018. Dunque, la mobilità in deroga si applica anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

A darne notizia è l’INPS, con il messaggio n. 2768 del 18 luglio 2019, che modifica le indicazioni già fornite con il messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019, alla luce delle recenti modifiche legislative.

Aziende in crisi, mobilità in deroga dopo la Legge di Bilancio 2018

La Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) all’art. 1, co. 142 ha introdotto una norma che concede ai dipendenti delle aziende situate nelle aree di crisi industriale complessa, un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. A tal fine, l’evento di crisi doveva essere riconosciuto nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017; mentre il reddito sostitutivo della retribuzione era rivolto esclusivamente in favore dei lavoratori che avevano cessato la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018.

Aziende in crisi, mobilità in deroga dopo il Decreto Fiscale

Successivamente, grazie al cd. “Decreto Fiscale” (art. 25-ter della L. n. 136/2018, di conversione del D.L. n. 119/2018), il trattamento di mobilità era riconosciuto a tutti coloro che avevano cessato la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018.

Pertanto, l’INPS doveva controllare che i lavoratori interessati avessero terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga non più nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, bensì nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018.

Aziende in crisi, mobilità in deroga dopo il Decreto Crescita

Dopo l’intervento del cd. “Decreto Crescita” (art. 41 del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019), la Regione può ora concedere ad un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga, iniziato nel 2018 e concluso nel 2019, ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.

Pertanto l’Istituto Previdenziale, nel liquidare la prestazione, verifica che il beneficiario abbia terminato un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga non più nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, ma nel periodo dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2019, restando invariato il controllo che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga.

Nel caso in cui queste due condizioni non si verifichino, non si potrà procedere al pagamento della prestazione e si dovrà altresì darne riscontro, per il tramite della Direzione regionale/di coordinamento metropolitano, alla Regione che ha decretato la prestazione, per i successivi adempimenti.

 

 

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