Aziende nelle aree di crisi industriale complessa, prorogata la mobilità in deroga

Pubblicato il 17 maggio 2018

Con il messaggio del 3 maggio 2018, n. 1872, l’INPS ha precisato che i percettori della mobilità in deroga che termina nel 2018, dipendenti di aziende operanti in area di crisi industriale complessa, ai sensi della legge del 7 agosto 2012, n. 134 (G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012), potranno fruire di tale sostegno al reddito per ulteriori 12 mesi, fermo restando che il limite massimo di 12 mesi deve essere inteso per ogni annualità di riferimento.

Proroga temporale della mobilità in deroga

Come specificato nel messaggio, l’INPS, in seguito ad approfondimenti in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito alla corretta individuazione del regime normativo applicabile alle prestazioni di mobilità in deroga concesse ai sensi dell'art. 1, comma 139 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2017), con specifico riferimento all’ipotesi di beneficiari cui è stato decretato un periodo di dodici mesi di mobilità in deroga che termina nell'anno 2018, per effetto della legge di bilancio 2018, ha stabilito la possibilità di fruirne per un ulteriore periodo di dodici mesi, precisando che il limite massimo di dodici mesi va inteso per ogni annualità di riferimento.

Pertanto, un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga iniziato nel 2017 e concluso nel 2018, può beneficiare di ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.

Aree di crisi industriale

Come anticipato, il messaggio INPS qui esaminato, nello stabilire la proroga della mobilità in deroga, stabilisce anche che la stessa riguarda i lavoratori dipendenti di aziende localizzate in aree di crisi industriale complessa.

Ecco, allora, alcuni chiarimenti sul concetto di crisi industriale complessa e sulle caratteristiche delle aree coinvolte da tale tipo di crisi.

AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA

AREE DI CRISI INDUSTRIALE NON COMPLESSA

Aree che riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale.

Aree di crisi industriale diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione.

Mobilità in deroga

Ai fini della comprensione del contenuto del messaggio INPS, ecco un riepilogo dell’istituto della mobilità in deroga.

Consiste in una indennità che garantisce ai lavoratori licenziati, che non possono usufruire degli ammortizzatori ordinari, un reddito sostitutivo della retribuzione come sostegno economico a seguito della perdita di occupazione.

Possono beneficiare della mobilità in deroga i lavoratori licenziati, provenienti da soggetti giuridici qualificati come imprese così come individuate dall’articolo 2082 del codice civile, per i quali non sussistono le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.

In dettaglio, possono richiederla:

Tali lavoratori devono essere individuati con i decreti/delibere/provvedimenti regionali di concessione della prestazione in deroga o, per i lavoratori delle aziende con sedi pluriregionali, con i decreti interministeriali.

NB! Alla luce di quanto sopra si evidenziano, inoltre, le seguenti precisazioni:

  • per avere conferma circa la possibilità di usufruire della mobilità in deroga, è necessario consultare i singoli Accordi Quadro fra Regione e Parti sociali per verificare le eventuali particolari disposizioni della Regione competente, ovvero i decreti interministeriali per i lavoratori delle aziende pluriregionali;

  • vista l’esclusività, la mobilità in deroga non può più essere concessa dopo il periodo di Aspi o miniAspi, mobilità ordinaria o disoccupazione agricola già fruito, o dopo un periodo di fruizione della NASPI; né può essere concessa se il lavoratore aveva diritto ad un ammortizzatore ordinario e non ne ha fatto richiesta.

Domanda per ottenere la mobilità in deroga

Posto che occorre consultare i singoli Accordi Quadro fra Regione e Parti sociali per verificare le eventuali particolari disposizioni della Regione competente in merito ai passi da seguire per la richiesta di accesso alla mobilità in deroga, in ogni caso il lavoratore, ai fini della fruizione del trattamento, deve presentare anche un’istanza all’INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita oppure, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione in deroga.

La domanda all’INPS va presentata esclusivamente in via telematica, previa identificazione con PIN, attraverso uno dei seguenti canali:

Requisiti per ottenere la mobilità in deroga

Oltre alla perdita dell’occupazione e allo status di lavoratore subordinato, il lavoratore, che deve essere inserito in un apposito decreto o provvedimento di concessione da parte dell’organo ministeriale o regionale competente, deve soddisfare i seguenti requisiti:

NB! Alcune Regioni, in aggiunta a quanto indicato, richiedono ulteriori requisiti.

E’ necessario, quindi, consultare gli Accordi Quadro stipulati fra la Regione di riferimento e le Parti Sociali per verificare le eventuali particolari disposizioni.

Importi della mobilità in deroga

Come regola generale, l’importo lordo dell’indennità di mobilità è pari all’80% della retribuzione di riferimento nei limiti del tetto massimo previsto per la mobilità ordinaria, che viene annualmente rivalutato. Ad ogni modo, si specifica che tale importo viene ridotto del contributo del 5,84% per effetto della legge del 28 febbraio 1986, n. 41 (si tratta della legge finanziaria dell’anno 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1986). Di conseguenza, dal secondo anno in poi l’importo della mobilità ordinaria è l’80% dell’importo del primo anno, senza la riduzione del 5,84%.

Ancora, per la mobilità in deroga gli importi posti in pagamento sono soggetti ad ulteriori riduzioni, come di seguito chiarito:

Durata della mobilità in deroga

La durata della prestazione è stabilita nel decreto/delibera/provvedimento regionale oppure, per i lavoratori delle aziende pluriregionali, nel decreto interministeriale di concessione della prestazione in deroga riferita al singolo lavoratore.

Tuttavia, si segnala che i limiti di durata massima di concessione del trattamento di mobilità in deroga sono modulati in base alle durate delle prestazioni di mobilità in deroga di cui abbiano già beneficiato i lavoratori.

 

QUADRO NORMATIVO

Legge n. 41 del 28 febbraio 1986

Legge n. 134 del 7 agosto 2012

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017

INPS – Messaggio n. 1872 del 3 maggio 2018

 

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