Aziende, Unico dopo il sequestro

Pubblicato il 28 marzo 2007

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62/E, interpretando l’articolo 187 del Dpr 917/1986 circa gli adempimenti tributari cui è tenuto il custode di un azienda sotto sequestro giudiziario, chiarisce che si applica la disciplina fiscale anche al custode nel caso di sequestro giudiziario dei beni. All’azienda contesa e posta sotto sequestro giudiziario si applicano, cioè, le regole sull’eredità giacente: pertanto, fino alla definizione del contenzioso, le dichiarazioni tributarie devono essere presentate dal custode giudiziario. Secondo, quindi, la richiamata disciplina tributaria, il custode svolge la funzione di rappresentanza di una persona non ancora individuata, perciò egli è tenuto a curare la gestione di un complesso di beni per conto di un soggetto indeterminato ma determinabile. Tra i suoi obblighi rientrano quello di presentare le dichiarazioni dei redditi (Unico PF, Unico 770 e dichiarazione annuale Iva) per i periodi di imposta interessati dal suo controllo e quello di provvedere ai versamenti dei tributi in via provvisoria ai sensi dell’art. 187 del Tuir. I termini per le dichiarazioni sono prorogati di sei mesi dal momento dell’assunzione delle funzioni. Oltre agli obblighi contabili dei sostituti d’imposta, il custode dovrà anche comunicare all’agenzia delle Entrate (nei termini di 60 giorni) l’assunzione e la cessazione delle funzioni.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Recesso escluso per chi ha concorso all’operazione societaria

18/11/2025

Sostenibilità, proroga degli obblighi ESRS e nuove regole per la rendicontazione

18/11/2025

CNF, aggiornamenti su elenco avvocati certificatori del rischio fiscale

18/11/2025

Vigilanza: nuove ispezioni 2025 su cooperative agricole e mutuo soccorso

18/11/2025

Visto di conformità: confermata la riserva alle professioni ordinistiche

18/11/2025

Somministrazione a tempo indeterminato: il Consiglio di Stato conferma l’obbligo di indennità di disponibilità

18/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy