Decreto Transizione 5.0: ok del Senato, novità su aree idonee e autoconsumo
Pubblicato il 09 gennaio 2026
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Nella seduta di giovedì 8 gennaio 2026, il Senato ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge n. 1718, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure in materia di Transizione 5.0 e aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.
La fiducia è stata rinnovata con 88 voti favorevoli, 58 contrari e un’astensione. L’approvazione della fiducia equivale al via libera definitivo al testo licenziato dalla Commissione Ambiente.
Il provvedimento passa ora all’esame della Camera dei deputati, che dovrà concludere l’iter parlamentare di conversione entro il 20 gennaio 2026, termine oltre il quale il Dl decadrebbe. Il decreto Transizione 5.0 rappresenta uno snodo rilevante sia per il sostegno agli investimenti delle imprese in efficienza energetica, sia per la definizione della cornice normativa sulle aree idonee allo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili.
Decreto legge n. 175/2025 e gli emendamenti approvati
Il Dl n. 175 del 21 novembre 2025 (Transizione 5.0), composto da tre articoli, interviene su due ambiti di particolare rilievo per il sistema produttivo e per le politiche energetiche nazionali:
- il credito d’imposta Transizione 5.0, destinato alle imprese che effettuano investimenti in processi produttivi innovativi, finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione dei consumi;
- la disciplina delle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di semplificare le procedure autorizzative e rafforzare la certezza del quadro regolatorio.
Accanto a tali misure, il testo reca disposizioni di coordinamento normativo, tra cui una modifica della disciplina sul golden power, con specifico riferimento al settore finanziario, creditizio e assicurativo, introdotta anche in risposta ai rilievi formulati in sede europea.
Con l’approvazione del disegno di legge di conversione da parte del Senato, sono stati inoltre licenziati diversi emendamenti che incidono in modo significativo sulla disciplina delle aree idonee e dell’agrivoltaico, con l’intento dichiarato di ridurre gli oneri burocratici e favorire una più rapida realizzazione dei progetti.
In particolare, gli emendamenti approvati:
- intervengono sulla normativa delle aree idonee per il fotovoltaico, introducendo chiarimenti e correttivi volti a semplificare i procedimenti autorizzativi;
- eliminano, per specifiche fattispecie, l’obbligo dell’autorizzazione ambientale unica, riducendo uno dei principali fattori di rallentamento degli investimenti;
- introducono un regime transitorio per salvaguardare le procedure già avviate prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- ridefiniscono i margini di intervento delle Regioni nell’individuazione di ulteriori aree idonee, includendo nel perimetro percentuale anche le aree destinate all’agrivoltaico.
Le modifiche approvate segnano un passo avanti sul fronte della semplificazione amministrativa, pur lasciando aperto il dibattito su alcuni profili ritenuti ancora restrittivi dagli operatori, in particolare in relazione alla gestione delle aree agricole e alle connessioni alla rete elettrica.
Aree idonee: le novità introdotte dal Senato
Il Decreto legge n. 175/2025, entrato in vigore nel mese di novembre 2025, ha profondamente ridefinito i criteri per l’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. L’impianto originario del decreto ha introdotto criteri nazionali vincolanti per le Regioni, limiti percentuali stringenti sulla Superficie Agricola Utilizzata (SAU) – compresi tra lo 0,8% e il 3% – e fasce di rispetto paesaggistico più ampie, come:
- il limite di 3 chilometri per gli impianti eolici;
- il limite di 500 metri per gli impianti fotovoltaici.
Tali previsioni hanno suscitato forti perplessità nel settore, con il timore di una significativa riduzione delle aree effettivamente utilizzabili per lo sviluppo delle rinnovabili, rendendo più complesso il raggiungimento degli obiettivi nazionali di transizione energetica. Per questo motivo, diverse associazioni di categoria hanno presentato proposte emendative finalizzate a riequilibrare il quadro normativo, chiedendo maggiore flessibilità, anche in relazione ai progetti finanziati dal PNRR e alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
Nel corso dell’esame parlamentare, il Senato ha approvato una serie di emendamenti correttivi, che intervengono in modo mirato sulla disciplina delle aree idonee, senza modificarne l’impianto complessivo, ma introducendo importanti elementi di chiarimento e semplificazione.
Maggiore flessibilità per gli impianti a servizio delle imprese
Gli emendamenti approvati, anche alla luce dei rilievi formulati dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), attenuano alcuni dei limiti ritenuti eccessivamente restrittivi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili in ambito produttivo.
In particolare, è stata:
- ampliata la possibilità per le imprese di realizzare impianti destinati all’autoconsumo energetico nelle aree limitrofe agli insediamenti industriali;
- chiarita la possibilità che tali impianti siano funzionali ai meccanismi di Energy Release, senza che questa rappresenti l’unica finalità ammessa.
La modifica consente di valorizzare maggiormente il legame tra produzione energetica e fabbisogno industriale, favorendo investimenti coerenti con gli obiettivi di efficienza energetica e decarbonizzazione.
Eliminazione dell’obbligo di autorizzazione ambientale unica
Tra le novità di maggiore impatto operativo figura l’eliminazione dell’obbligo di autorizzazione ambientale unica per le imprese che intendono realizzare impianti da fonti rinnovabili in aree idonee prossime ai siti produttivi, nei casi espressamente previsti dalla nuova disciplina.
La soppressione di tale adempimento:
- riduce in modo significativo i tempi dei procedimenti autorizzativi;
- amplia la platea dei soggetti che possono concretamente accedere alle aree idonee;
- risponde alle criticità emerse nella fase applicativa delle norme precedenti, che rischiavano di vanificare le semplificazioni connesse alla qualifica di “area idonea”.
NOTA BENE: Nei casi in cui l’Autorizzazione Unica continui ad applicarsi, gli emendamenti approvati ne rafforzano il carattere di procedimento unitario e coordinato. L’AU diventa la sede in cui confluiscono, quando richiesto, la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e i titoli edilizi, riducendo sovrapposizioni e passaggi ridondanti.
È inoltre prevista l’anticipazione della verifica di assoggettabilità a VIA, che deve essere conclusa prima dell’avvio dell’Autorizzazione Unica, evitando stalli nella conferenza dei servizi. Sul piano documentale, sono introdotte semplificazioni mediante modelli standardizzati e la possibilità di dimostrare la disponibilità dell’area anche tramite atti preliminari, rendendo il procedimento più rapido e coerente con le finalità del decreto.
Solar Belt e chiarimenti sui limiti dimensionali
Il Decreto legge Transizione 5.0 conferma e puntualizza la disciplina delle cosiddette “Solar Belt”, stabilendo che le aree idonee – caratterizzate da procedure autorizzative semplificate – possano essere individuate, in prossimità dei siti produttivi, entro un raggio massimo di 350 metri. Tale perimetro è finalizzato a favorire l’installazione di impianti funzionali alle attività industriali, mantenendo un ambito territoriale chiaramente definito.
Viene inoltre chiarito che un impianto fotovoltaico con potenza superiore a 20 kilowatt non può essere considerato, a sua volta, un sito industriale autonomo ai fini del calcolo di ulteriori fasce di 350 metri. La precisazione normativa supera interpretazioni precedenti che consentivano l’estensione progressiva delle aree idonee mediante impianti successivi e mira a prevenire fenomeni di espansione artificiosa delle zone agevolate, assicurando una applicazione coerente della disciplina.
Regime transitorio e salvaguardia delle pratiche in corso
Un ulteriore elemento di rilievo introdotto nel corso dell’esame parlamentare è l’istituzione di un regime transitorio, finalizzato a tutelare i procedimenti autorizzativi già avviati prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulle aree idonee.
In base alle norme approvate, restano assoggettate alla disciplina previgente le procedure abilitative o autorizzatorie – ivi comprese quelle di valutazione ambientale – per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti effettuata alla data di entrata in vigore del Dl n. 175/2025. In tali casi, i procedimenti possono proseguire secondo le regole precedenti, senza l’applicazione dei nuovi limiti introdotti dal decreto Transizione 5.0.
La previsione assume particolare rilevanza in quanto attenua l’impatto delle restrizioni introdotte dal Decreto legge Agricoltura, approvato nell’estate 2025, che aveva fortemente limitato l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole. Il regime transitorio consente quindi di salvaguardare investimenti già in fase avanzata, riducendo il rischio di blocco o di riprogrammazione dei progetti a seguito del mutato quadro normativo.
Criticità ancora aperte
Nonostante gli interventi correttivi approvati dal Senato, la disciplina delle aree idonee continua a presentare profili di criticità, segnalati dagli operatori del settore e dalle associazioni di categoria.
Connessioni alla rete elettrica
Una delle principali criticità riguarda la previsione secondo cui gli impianti realizzati in aree idonee, qualora le opere di connessione alla rete elettrica si estendano al di fuori del perimetro dell’area idonea, vengano considerati come impianti realizzati in aree non idonee. La disposizione è ritenuta problematica, poiché le infrastrutture di rete non sono sempre immediatamente prossime ai siti di produzione, con il rischio di compromettere la realizzabilità di numerosi progetti.
Margini di intervento delle Regioni
Ulteriori perplessità riguardano la riduzione dei margini di autonomia delle Regioni nell’individuazione di nuove aree idonee. L’inclusione, all’interno dei limiti percentuali sulla Superficie Agricola Utilizzata (SAU), anche delle aree idonee già previste ex lege e delle aree destinate all’agrivoltaico rischia di restringere ulteriormente gli spazi disponibili per il fotovoltaico a terra, rendendo più complesso il raggiungimento degli obiettivi regionali in materia di energie rinnovabili.
Modifiche alla disciplina sul golden power
Tra le novità introdotte nel corso dell’esame parlamentare rientra anche una modifica alla disciplina del golden power, con specifico riferimento al settore finanziario, inclusi i comparti creditizio e assicurativo. L’intervento è stato approvato in Commissione e confermato dall’Aula del Senato.
La revisione normativa è finalizzata a recepire i rilievi formulati in sede europea, con l’obiettivo di rendere il perimetro dei poteri speciali dello Stato più coerente con il diritto dell’Unione europea e maggiormente proporzionato rispetto alle operazioni soggette a controllo. In questo senso, la modifica mira a rafforzare la certezza giuridica per gli operatori, mantenendo al contempo adeguati presìdi a tutela degli interessi strategici nazionali nei settori considerati sensibili.
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