Azione a tutela della proprietà senza necessità di integrazione del contraddittorio coi condomini

Pubblicato il 14 novembre 2013 Le Sezioni unite civili sono state interpellate dalla Seconda sezione per quel che concerne la configurabilità del litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i comproprietari, relativamente ad una controversia introdotta da un condomino contro un altro condomino per far accertare che un tratto di area di parcheggio condominiale, da destinare a spazio di manovra, era stato inglobato abusivamente dal convenuto nella propria autorimessa, con la condanna dell'occupante alla rimozione dei manufatti a tal fine realizzati.

La risposta è stata formulata dal massimo Collegio di legittimità nel testo della sentenza n. 25454 del 13 novembre 2013, dove è stato sottolineata la rilevanza, ai fini dell'affermazione della sussistenza del litisconsorzio necessario, dell'interesse concreto delle parti. In particolare, è stata evidenziata la possibilità, alla stregua di un indirizzo giurisprudenziale formatosi negli anni '50, che le azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comune, vengano promosse anche soltanto da uno dei comproprietari, senza che, in questi casi, si renda necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri condomini. E ciò in sia quanto il diritto di ogni partecipante al condominio ha per oggetto la cosa comune nella sua interezza, pur entro i limiti dei concorrenti diritti altrui, sia perché compete a ogni condomino la tutela dei diritti comuni sussistendo il principio della "rappresentanza reciproca", sia, infine, perché la tutela medesima non tende a una pronuncia con effetti costitutivi.

Nel caso di specie, in definitiva, è stata negata la necessità dell'integrazione del contraddittorio con gli altri condomini, riconoscendo che non potesse assumere valore dirimente la possibilità teorica che dopo il rigetto dell'azione del singolo rimanesse concepibile che ad esperire analoga azione, questa volta con successo, fosse il condominio e che in via di fatto il primo soccombente venisse a giovarsene.
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