Azione di manutenzione contro il comproprietario che incorpora l'area comune

Pubblicato il 05 agosto 2015

Secondo i giudici di Cassazione - sentenza n. 16369 del 4 agosto 2015 - le modifiche apportate ad un'area di proprietà comune, quali, ad esempio, l'incorporazione di uno spazio comune nella proprietà esclusiva che venga completamente delimitato da un muro di cinta e da un cancello, o la realizzazione di una piattaforma di cemento armato che impedisca il parcheggio o il transito ad altri comproprietari, ben possono integrare attività travalicanti i limiti delle facoltà attribuite ai comproprietari e compossessori ed astrattamente idonee a creare turbativa o molestia del compossesso in danno degli altri partecipanti alla comunione.

Dette attività, infatti, possono essere considerate come una forma limitativa di godimento del possesso, tutelabile in via di manutenzione.

In tema di azione di manutenzione del possesso, difatti, le turbative possono assumere la forma di molestie di fatto quando attentino all'integrità del possesso attraverso qualsiasi apprezzabile modificazione o limitazione del modo del precedente esercizio, operate contro la volontà del possessore.

Così, anche un'immutazione dello stato dei luoghi che non arrechi immediato ed attuale danno al possesso altrui può ugualmente configurare una molestia, se sia idonea a porre in dubbio o in pericolo siffatto possesso, qualora la detta immutaizone sia per se stessa "evolutiva nella direzione di uno specifico attentato pregiudizievole".

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondo Forma.Temp e AIS 2026: requisiti, limiti e procedure di rimborso

24/03/2026

Legge annuale PMI 2026 in GU: guida alle novità di lavoro

24/03/2026

Semplificazioni e incentivi fiscali nella Legge annuale PMI

24/03/2026

Forze di polizia e riscatto contributivo: dall'Inps una guida alle nuove regole

23/03/2026

INPS: CIS per la consultazione delle integrazioni salariali

23/03/2026

Riforma della disabilità: riaperte le domande fino al 31 marzo

23/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy