Azione di riduzione e assegnazione di beni come disposizione ereditaria o legato

Pubblicato il 11 ottobre 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17266 del 10 ottobre 2012, ha ricordato come, secondo l’orientamento di legittimità prevalente, in materia di distinzione tra erede e legatario, a fini dell’esercizio dell’azione di riduzione, “l’assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell’articolo 588 del Codice civile, come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni".

Tale tipo di indagine – continua la Corte – integra, in ogni caso, un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della motivazione
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