Azione di ripetizione del conduttore anche oltre sei mesi

Pubblicato il 08 febbraio 2014 Per la Corte di cassazione – sentenza n. 2829 del 7 febbraio 2014 - il termine semestrale entro cui il conduttore può attivarsi al fine di ottenere la ripetizione delle somme illegalmente corrisposte al locatore decorre dalla data in cui l'immobile viene posto concretamente nell'effettiva disponibilità di quest'ultimo, anche se tale data non coincide con quella eventualmente stabilita tra le parti per il rilascio.

La norma di cui all'articolo 79, comma 2, della Legge 392/78 – continua la Suprema corte - “esprime l'oggettiva esigenza di circoscrivere in un lasso di tempo determinato la potenziale conflittualità dei contraenti e di realizzare la condizione di certezza delle situazioni giuridiche delle parti una volta cessato il rapporto di locazione”.

Tuttavia, anche se il conduttore lascia decorrere i sei mesi dall'avvenuto rilascio dell'immobile, non può ritenersi che lo stesso perda ogni diritto di ripetizione dei suoi indebiti pagamenti; ed infatti, perderà, eventualmente, solo quelli già colpiti dalla prescrizione decennale.

Diversamente opinando – conclude la Corte – si produrrebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra le parti, visto che tale limite “sarebbe posto a carico del solo conduttore e senza la previsione di analoga decadenza in danno del locatore in relazione alle sue pretese di corrispettivi non versatigli”.
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