Azione disciplinare unica per stessi fatti

Pubblicato il 26 luglio 2016

La Corte di cassazione, Sezioni unite civili, ha dichiarato l’improcedibilità di un’azione disciplinare promossa nei confronti di un magistrato in ragione del precedente esercizio della medesima in un diverso procedimento avente ad oggetto lo stesso fatto contestato.

I fatti

Un sostituto procuratore della Repubblica era stato sanzionato con la perdita di sei mesi di anzianità per aver posto in essere un illecito disciplinare consistente in una lesione dell’immagine della magistratura.

In particolare, lo stesso, una volta fermato per un controllo alcolemico mentre era alla guida della propria vettura, aveva offeso l’onore e il decoro degli agenti di polizia municipale che stavano eseguendo le operazioni, pronunciando numerose ingiurie nei loro confronti.

Per altri fatti commessi nella medesima occasione, il Procuratore competente aveva già esercitato l’azione disciplinare in cui veniva contestato al magistrato un comportamento aggressivo, violento e minaccioso.

Questi i motivi che avevano spinto quest'ultimo ad opporsi ad un secondo procedimento disciplinare nei propri confronti ottenendo ragione in sede di legittimità.

Ne bis in idem impedisce doppia azione

Ed infatti, la Suprema corte – sentenza n. 15289 del 25 luglio 2016 - ha rilevato come nel quadro documentale in atti era emerso che l’azione disciplinare che aveva dato avvio al procedimento concluso con la sentenza impugnata, aveva ad oggetto i medesimi fatti già investiti dall’azione disciplinare precedentemente promossa e il cui procedimento era, allo stato, ancora pendente.

Dal raffronto delle due incolpazioni, emergeva, infatti, che quest’ultima azione conteneva anche la gran parte delle espressioni ingiuriose pronunciate dal ricorrente nei confronti degli agenti, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo e, quindi, in un unico contesto storico nel quale le condotte minacciose e violente e quelle ingiuriose non erano che espressioni di un comportamento sostanzialmente unitario.

Ne conseguiva che l’azione disciplinare successiva non poteva essere promossa in applicazione del principio del ne bis in idem.

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