Al committente, ai sensi dell’articolo 1667 del Codice civile, spetta, oltre all’azione per l’eliminazione dei vizi dell’opera a spese dell’appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalla difformità o dai vizi nel caso di colpa dell’appaltatore medesimo.
Ad ogni modo, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell’opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e decadenza di cui al citato articolo 1667 c.c. si applicano anche all’azione risarcitoria.
E’ questo il consolidato indirizzo di giurisprudenza ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 20839 del 6 settembre 2017.
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