Azione popolare a vantaggio del comune

Pubblicato il 09 aprile 2011 Nella sentenza del Tribunale di Taranto del 31 marzo scorso vi è una delle prime applicazioni della c.d. azione popolare prevista dall'articolo 9 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000.

In sostanza si tratta di una sorta di sostituzione da parte del cittadino elettore al comune, che non si è azionato, nell'intraprendere una causa per far valere azioni o ricorsi che spetterebbero all'ente. Tra i presupposti richiesti per iniziare un'azione popolare vi sono la sussistenza di un diritto del comune che è possibile far valere solo attraverso un giudizio e non agendo autoritativamente; in secondo luogo deve esistere l'inerzia dell'ente locale a non intraprendere una causa per esercitare un proprio diritto.

Nel caso della sentenza di Taranto, un cittadino ha agito in giudizio al posto dell'ente ed ha ottenuto l'annullamento di un contratto di vendita di edifici del comune avvenuta a prezzi troppo esigui. Il comune è così rientrato in possesso degli edifici.

L'ente è stato comunque chiamato in causa dal giudice, che proceduralmente è obbligato ad ordinare l'integrazione del contraddittorio, ma il comune ha deciso di non intervenire in causa. Infatti se la sentenza è a svantaggio del cittadino, costui deve sostenere le spese del giudizio a meno che non sia intervenuto in causa l'ente; nel qual caso le spese sono a carico di quest'ultimo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Festa nazionale san Francesco d'Assisi: pubblicata la legge

13/10/2025

Malattia dei dipendenti privati: calendario giornaliero in Uniemens

13/10/2025

Scissione: la beneficiaria risponde dei debiti fiscali della scissa

13/10/2025

Regolamento ferroviario sul pronto soccorso aziendale: modifiche

13/10/2025

Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0: registrazione e modulistica

13/10/2025

Cassazione: test di vitalità da applicare anche al periodo retrodatato della fusione

13/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy