Azione popolare a vantaggio del comune

Pubblicato il 09 aprile 2011 Nella sentenza del Tribunale di Taranto del 31 marzo scorso vi è una delle prime applicazioni della c.d. azione popolare prevista dall'articolo 9 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000.

In sostanza si tratta di una sorta di sostituzione da parte del cittadino elettore al comune, che non si è azionato, nell'intraprendere una causa per far valere azioni o ricorsi che spetterebbero all'ente. Tra i presupposti richiesti per iniziare un'azione popolare vi sono la sussistenza di un diritto del comune che è possibile far valere solo attraverso un giudizio e non agendo autoritativamente; in secondo luogo deve esistere l'inerzia dell'ente locale a non intraprendere una causa per esercitare un proprio diritto.

Nel caso della sentenza di Taranto, un cittadino ha agito in giudizio al posto dell'ente ed ha ottenuto l'annullamento di un contratto di vendita di edifici del comune avvenuta a prezzi troppo esigui. Il comune è così rientrato in possesso degli edifici.

L'ente è stato comunque chiamato in causa dal giudice, che proceduralmente è obbligato ad ordinare l'integrazione del contraddittorio, ma il comune ha deciso di non intervenire in causa. Infatti se la sentenza è a svantaggio del cittadino, costui deve sostenere le spese del giudizio a meno che non sia intervenuto in causa l'ente; nel qual caso le spese sono a carico di quest'ultimo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Dirigenti aziende alberghiere - Accordo di rinnovo del 22/12/2025

12/01/2026

Dirigenti aziende alberghiere. Rinnovo Ccnl

12/01/2026

Formazione continua: cambia il sistema dei Fondi Paritetici Interprofessionali

12/01/2026

Inail, tutela assicurativa per studenti e docenti

12/01/2026

Nuovo Arbitro assicurativo: regole e avvio dal 15 gennaio 2026

12/01/2026

Assicurazioni: determinata l'aliquota degli oneri di gestione 2026

12/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy