L’azione risarcitoria per danno patrimoniale da mala gestio degli amministratori di una società partecipata che svolga in house un servizio pubblico in regime di mercato va avanzata dinnanzi al giudice ordinario e non alla giurisdizione della Corte dei conti.
Non si tratta, infatti, in questo caso, di danno erariale.
E’ quanto si evince dalla ordinanza n. 11983 del 15 maggio 2017, pronunciata dalla Cassazione a Sezioni unite civili e con la quale è stata dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in una vicenda in cui, per la Suprema corte, era indubitabile la conformazione privatistica di una S.r.l. a partecipazione pubblica i cui amministratori erano stati convenuti dinnanzi alla Corte dei conti per rispondere di un’azione risarcitoria per danno erariale in conseguenza di un’operazione di acquisto di materiale rotabile usato.
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