Con la risposta n. 8 del 16 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente derivanti da piani di incentivazione azionari e monetari, maturati – in tutto o in parte – durante periodi di attività lavorativa svolta all’estero e percepiti successivamente in Italia.
Il documento assume particolare rilievo per i gruppi multinazionali e per i datori di lavoro italiani che operano come sostituti d’imposta nei confronti di dipendenti distaccati o trasferiti dall’estero, soprattutto in presenza di piani di incentivazione a maturazione pluriennale.
L’istanza di interpello riguarda una società italiana appartenente a un gruppo multinazionale con casa madre francese, che applica due distinti piani di incentivazione:
La criticità fiscale nasce dal fatto che alcuni beneficiari:
Lavoratori fiscalmente residenti in Italia al momento dell’assegnazione
Secondo la risposta n. 8/2026 dell’Agenzia delle Entrate, le azioni gratuite assegnate a lavoratori fiscalmente residenti in Italia al momento del vesting:
In presenza di una doppia imposizione, il lavoratore potrà recuperare le imposte estere tramite il credito d’imposta ex articolo 165 del TUIR, da far valere in dichiarazione dei redditi.
Lavoratori fiscalmente non residenti in Italia
Se, invece, il beneficiario:
il reddito derivante dalle azioni:
Per quanto riguarda il piano di incentivazione monetario, l’Agenzia nella risposta n. 8 del 16 gennaio 2026 distingue nettamente il profilo reddituale da quello degli obblighi del sostituto d’imposta.
In particolare, viene chiarito che:
Di conseguenza:
Con riferimento agli obblighi ex articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia ribadisce che:
Nel caso del piano Beta, tale collegamento non sussiste.
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