Azioni ispettive fiscali e contributive unite

Pubblicato il 20 maggio 2011 Il Dl sviluppo dispone che le regole dell'articolo 12 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) “si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”. Nell’unificare i controlli amministrativi degli organi del ministero dell’Economia, della GdF, dell’Inps e dell’Inail, il decreto vincola l’azione allo Statuto del contribuente e decreta il limite dell’ispezione nella sede delle aziende in contabilità semplificata e presso studi di lavoratori autonomi in 15 giorni effettivi e con cadenza semestrale.

D’altronde la raccomandazione 2003/361/Ce, in sostanza stabilisce che si debbano evitare sovrapposizioni e duplicazioni nell’attività di controllo. Ma si attende un decreto attuativo per la novità normativa, redatto da Economia e Lavoro per garantire il coordinamento degli accessi nelle sedi di medie, piccole e micro imprese. Azioni disciplinari sono previste per i pubblici dipendenti che non rispettano il dettato.

Infine, viene stabilito che se i verificatori procedono non conformemente alla legge, il cittadino può rivolgersi al Garante del contribuente, istituito presso ogni direzione regionale delle Entrate con compiti di sorveglianza e garanzia del rapporto di fiducia tra cittadini e Fisco.
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