Bail-in dalla Legge delega europea 2014

Pubblicato il 03 luglio 2015

La Camera dei Deputati approva la legge di delegazione europea 2014, con le sue 58 direttive.

Il Mef, con una nota del 2 luglio 2015, spiega brevemente gli effetti dell'approvazione della direttiva 2014/59/UE (direttiva BRRD), che ha lo scopo di evitare liquidazioni disordinate, che amplifichino gli effetti e i costi della crisi, dotando l'autorità di risoluzione – rappresentata in Italia dalla Banca d'Italia - di strumenti che consentano un intervento precoce e efficace, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario. Sarà istituito un Fondo nazionale di risoluzione.

Sarà traslata nella legge nazionale la procedura di risoluzione, alternativa alla liquidazione coatta amministrativa, che si attiverà attraverso lo strumento bail-in di svalutazione di alcune categorie di crediti vantati da terzi nei confronti della banca, se l’azzeramento del capitale non sia sufficiente a coprire le perdite. Con essa la possibilità di attuare misure di sostegno pubblico risulterà fortemente limitata, in modo da ridurre il rischio che vengano utilizzate risorse dei contribuenti per salvataggi di singole istituzioni bancarie.

La direttiva esclude esplicitamente alcune categorie di crediti dal contributo alla risoluzione della crisi bancaria: depositi protetti (cioè i depositi ammessi al rimborso da parte di un sistema di garanzia dei depositi, fino a 100.000 euro), passività garantite, disponibilità detenute dalla banca per conto del cliente (per esempio il contenuto della cassetta di sicurezza o i titoli depositati in un conto apposito), o i crediti da lavoro o dei fornitori.

In particolare, chiosa il Mef, il massimo privilegio nella tutela riguarda tutti i depositi fino a 100.000 euro (depositi protetti) e i depositi oltre questa soglia di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese. Infatti, i depositi protetti sono sempre esclusi dal bail-in, mentre in ragione della depositor preference anche i depositi sopra soglia di persone fisiche e piccole e medie imprese potranno risultare sostanzialmente indenni.

Con il recepimento della direttiva 2014/86/Ue, che modifica la direttiva madri-figlie (2011/96/Ue), verranno evitate le doppie non imposizioni derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati dell’Unione europea.

Verranno neutralizzati eventuali schemi abusivi che utilizzano strumenti ibridi (hybrid loan structures) - prestiti da cui derivino proventi in grado di creare arbitraggi fiscali tra due o più Stati – poiché lo Stato della società madre (o della sua stabile organizzazione) non tasserà gli utili solo se gli stessi siano non deducibili nello Stato della fonte. Per lo Stato erogante saranno interessi passivi e quindi deducibili dal reddito del pagatore (società figlia), mentre per lo Stato di destinazione saranno dividendi e pertanto esenti ai sensi della direttiva in capo al percettore (società madre).

Da segnalare anche l'introduzione, con la direttiva 2013/55/Ue - riconoscimento delle qualifiche professionali e prestazione dei relativi servizi - della tessera professionale europea. Consentirà il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento del professionista in uno Stato ospitante.

 

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