Balconi non sono sporti. Rispetto delle distanze

Pubblicato il 11 agosto 2017

In tema di distanze legali tra edifici, mentre rientrano nella categoria degli sporti – non computabili ai fini delle distanze – solo gli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria (come mensole, lesene, cornicioni, canalizzazioni, canaloni di gronda e simili), costituiscono invece corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituiti da solette aggettanti di apprezzabile profondità ed ampiezza.

E’ quanto ribadisce la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 19932 del 10 agosto 2017, accogliendo il ricorso d’urgenza di un soggetto, che aveva convenuto in giudizio una s.a.s., affinché sospendesse i lavori di costruzione in violazione del rispetto delle distanze da osservare rispetto all’edificio di sua proprietà.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy