Balconi non sono sporti. Rispetto delle distanze

Pubblicato il 11 agosto 2017

In tema di distanze legali tra edifici, mentre rientrano nella categoria degli sporti – non computabili ai fini delle distanze – solo gli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria (come mensole, lesene, cornicioni, canalizzazioni, canaloni di gronda e simili), costituiscono invece corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituiti da solette aggettanti di apprezzabile profondità ed ampiezza.

E’ quanto ribadisce la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 19932 del 10 agosto 2017, accogliendo il ricorso d’urgenza di un soggetto, che aveva convenuto in giudizio una s.a.s., affinché sospendesse i lavori di costruzione in violazione del rispetto delle distanze da osservare rispetto all’edificio di sua proprietà.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy