Balconi non sono sporti. Rispetto delle distanze

Pubblicato il 11 agosto 2017

In tema di distanze legali tra edifici, mentre rientrano nella categoria degli sporti – non computabili ai fini delle distanze – solo gli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria (come mensole, lesene, cornicioni, canalizzazioni, canaloni di gronda e simili), costituiscono invece corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituiti da solette aggettanti di apprezzabile profondità ed ampiezza.

E’ quanto ribadisce la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 19932 del 10 agosto 2017, accogliendo il ricorso d’urgenza di un soggetto, che aveva convenuto in giudizio una s.a.s., affinché sospendesse i lavori di costruzione in violazione del rispetto delle distanze da osservare rispetto all’edificio di sua proprietà.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy