Banca dati abusivismo edilizio, il decreto in GU

Pubblicato il 15 marzo 2022

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo del decreto 8 febbraio 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, nasce la Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio (denominata BNDAE).

La finalità della Banca sull’abusivismo edilizio è quella di aumentare la riqualificazione del territorio partendo dalle demolizioni; il Governo spera di poter porre un freno ai fenomeni di deregulation urbana, istituendo un unico portale nazionale di censimento degli immobili abusivi.

Il tutto funzionerà con la collaborazione attiva dei diversi Ministeri competenti, delle Regioni e degli Enti Locali, che avranno il compito di segnalare, in tempi rapidi, i manufatti abusivi.

BNDAE, ambito di applicazione

La Banca dati nazionale sull’abusivismo è alimentata dagli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio, definiti all'art. 1, comma 27, della Legge 205/2017, i quali condividono e/o trasmettono esclusivamente tramite il sistema informatico di cui al decreto ministeriale le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi.

Essa è strutturata sulla base delle disposizioni contenute nel Dpr 380/2001 e s.m.i., per le finalità di cui all'art. 1, commi 26 e 27, della Legge 205/2017.

Il contenuto informativo minimo della BDNAE è costituito dalle segnalazioni relative agli immobili e alle opere realizzati abusivamente inviate dai Comuni per il tramite dell'Ufficio territoriale del Governo.

BNDAE, obiettivi

La BNDAE è sviluppata con le seguenti finalità:

Contenuto informativo e funzionamento della BDNAE

La prima fase di attivazione delle BDNAE sarà alimentata direttamente dai dati relativi all’abusivismo edilizio segnalati dai Comuni stessi.

Entro tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto 8 febbraio 2022, verrà avviata la ricognizione delle informazioni per la strutturazione della BDNAE.

Queste integrazioni successive avverranno grazie alla collaborazione del Ministeri dell’Interno, della Giustizia, della Transizione ecologica, della Cultura, dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate, delle Regioni e dei Comuni.

La condivisione delle informazioni partirà, però, solo 1 anno dopo l’entrata in vigore di queste convenzioni.

Pertanto, mensilmente i Comuni, insieme a parchi, soprintendenze e demanio comunicano alla prefettura gli abusi edilizi, e a ogni violazione dovrebbe corrispondere una sanzione sia per il proprietario sia per l’esecutore dei lavori. A rischio anche l’acquirente, così come i tecnici (sia privati che comunali), i professionisti (compresi i notai) e gli amministratori pubblici.

Disponibilità dei dati e modalità di accesso alla Banca dati

Nella banca dati saranno censiti i manufatti abusivi presenti sul territorio nazionale e le relative informazioni potranno essere consultate dalle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio. Il sistema consentirà di agevolare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione delle opere abusive da parte dei Comuni.

Le amministrazioni e gli enti competenti in materia di abusivismo sono tenuti ad alimentare la banca dati, a condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti accertati e sui conseguenti provvedimenti emessi.

L'accesso alla BDNAE avviene tramite Sistema pubblico per l'identità digitale (SPID), per tutti i soggetti che debbano accedere ai servizi fruibili tramite l'interfaccia utente messa a disposizione dalla BDNAE.

Nella banca dati è istituita una apposita sezione per il monitoraggio degli interventi di demolizione di opere abusive a carico del fondo di  cui  all'art. 1, comma 26, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale sezione è alimentata con cadenza trimestrale dai soggetti responsabili degli interventi finanziati con i dati relativi all'attuazione degli stessi.

Il censimento degli abusi edilizi consentirà di assegnare fondi per le demolizioni.

Tuttavia, se l’autore dell’abuso non demolisce spontaneamente l’opera, deve intervenire il Comune anticipando le spese e individuando, con gara, un’impresa idonea a effettuare la demolizione.  Una analoga procedura dovrebbe essere disposta dal giudice penale, tanto più quando le violazioni si cumulano a quelle ambientali e a quelle antisismiche.

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