Banca omette informativa, anche il cliente “esperto” è risarcito

Pubblicato il 02 settembre 2020

In tema di intermediazione finanziaria, non può essere giudicato irrilevante l'inadempimento posto in essere dalla banca rispetto ai propri obblighi informativi, solo per il fatto che il cliente è esperto ed abbia già operato investendo in titoli a rischio elevato.

Difatti, il comportamento pregresso dell'investitore non può valere a privarlo del diritto di invocare, con riguardo ad ulteriori acquisti, l'applicazione della disciplina di tutela: solamente un adeguato e corretto adempimento all'obbligo informativo permette al cliente della banca una ponderata scelta di investimento con riguardo al singolo ordine.

Sono questi i motivi di doglianza sollevati da una risparmiatrice, in sede di legittimità, nell’impugnare la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto le sue domande, volte all'accertamento della nullità o inefficacia o all'annullamento del contratto di negoziazione concluso con un Istituto bancario, nonché dei negozi attuativi del medesimo.

Banca sempre tenuta ad assolvimento obblighi informativi

Motivi che la Suprema corte, con sentenza n. 18153 del 31 agosto 2020, ha giudicato fondati enunciando, in proposito, alcuni principi di diritto.

La Cassazione ha innanzitutto sottolineato come l'intermediario non è esonerato, in presenza di un investitore già avvezzo ad operazioni finanziarie a rischio elevato, risultanti dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi.

Difatti, permane, in ogni caso, l'obbligo primario dell'intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo in contrattazione.

Nesso causale presunto se l’informazione è omessa

In tale contesto, anche se il danno derivante all'investitore dall'inadempimento degli obblighi informativi dell'intermediario non potrà mai considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario previsto dalla legge, “sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità, quanto all'avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investitore”.

In conclusione, la precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi non esonera l’intermediario dall'adempimento degli obblighi informativi, né integra la prova contraria su questi gravante.

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