Costituisce condotta non conforme al canone di diligenza professionale di cui all’articolo 1176, comma 2, Codice civile, quella posta in essere dalla banca che provveda al pagamento di assegni bancari, anche se sui medesimi compaia solamente una sigla, al posto della completa sottoscrizione del traente così come prescritta dall’articolo 11 della legge sugli assegni.
E’ questo il principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 13873 del 1° giugno 2017, principio a cui dovrà attenersi la Corte di secondo grado nel decidere le sorti di una controversia in cui era contestata la falsità di alcuni assegni bancari.
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