Bancario trasmette dati al collega non autorizzato, è accesso abusivo

Pubblicato il 10 gennaio 2019

Risponde di concorso nel reato di accesso abusivo a sistema informatico l’impiegato di banca che si sia trattenuto nel sistema telematico protetto dell’Istituto di credito per compiere un'attività vietata, ossia la trasmissione di dati a soggetto non autorizzato a prenderne cognizione, in ciò violando i limiti dell'autorizzazione che egli aveva ad accedere e a permanere in quel sistema.

Difatti, dal complesso delle prassi e delle disposizioni vigenti all'interno di UBS, i dati segreti concernenti la clientela appartenenti a un certo desk sono accessibili unicamente agli addetti al desk stesso e non ai componenti di altri desk.

Così, la trasmissione di dati, mediante il mantenimento all'interno del sistema, a un collega non abilitato a prendere cognizione di essi, integra la fattispecie di reato contestato, trattandosi di operazioni che non consentite dal dominus loci e compiute quindi mediante un abusivo trattenimento all'interno del sistema stesso.

E’ quanto riconosciuto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 565 del l’8 gennaio 2019, nel confermare la condanna penale, in concorso, a carico di un bancario che aveva trasmesso dei dati al collega non abilitato all’accesso dei medesimi.

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