Bancarotta anche di gruppo

Pubblicato il 17 marzo 2008 La Corte di cassazione – quinta sezione penale – con la sentenza n. 7326 depositata il 14 febbraio, ha ripreso il discorso dei reati societari e, alla luce del nuovo diritto societario, ha concluso che anche le operazioni infragruppo possono condurre alla condanna per bancarotta. Per i giudici di legittimità, infatti, il trasferimento di risorse tra società che appartengono allo stesso gruppo imprenditoriale non è consentito soprattutto quando viene effettuato a vantaggio di una società già in difficoltà economiche. In questo caso lo scambio non è possibile e deve essere qualificato come una vera e propria distrazione ai sensi dell’articolo 216 della Legge fallimentare. Si deve, infatti, ricordare che le società, pur appartenendo allo stesso gruppo, sono persone giuridiche diverse e, quindi, i creditori della società che si è privata dei propri beni per “donarli” all’altra, mai potrebbero rivalersi dei propri crediti inseguendo i beni ceduti nei confronti di un soggetto differente. La Corte, però, evidenzia anche il fatto che nel caso in cui dall’operazione traggano vantaggio entrambe le società, l’eventuale trasferimento di beni viene considerato lecito, soprattutto alla luce del nuovo diritto societario, perché i creditori non subirebbero nessuna penalizzazione. Sull’argomento sembra che i Supremi giudici abbiano ancora molto da chiarire.
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