Bancarotta. Condotta postuma del commercialista ne esclude il concorso

Pubblicato il 30 ottobre 2018

La Corte di cassazione ha annullato, senza rinvio, la condanna penale impartita ad un commercialista per concorso nel reato di bancarotta patrimoniale e documentale.

L’imputazione contestata al professionista, nella specie, aveva ad oggetto il suo concorso, come terzo estraneo, a singole condotte distrattive realizzate dall’amministratore della società fallita.

Era stato accusato, ossia, di aver posto in essere delle attività allo scopo di ritardare la dichiarazione di fallimento e garantire l’impunità dell’imprenditore.

Con la sentenza n. 49499 del 29 ottobre 2018, gli Ermellini hanno accolto l’impugnazione promossa dal commercialista dopo aver rilevato che le condotte illecite a questi ascritte, quale professionista di fiducia, erano state commesse in un periodo successivo rispetto alla perpetrazione delle condotte distrattive da parte del manager.

Concorso in bancarotta patrimoniale e documentale: quando si realizza? 

Nel testo della decisione, la Suprema corte ha, dapprima, ricordato come la consumazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale coincida con la dichiarazione di fallimento, dovendosi, quindi, avere riguardo a questo momento e non a quello del compimento dell’atto antidoveroso, ai fini della verifica della sussistenza del pregiudizio ai creditori.

Tuttavia, ha anche spiegato che poiché la dichiarazione di fallimento rappresenta un provvedimento giurisdizionale estraneo alla condotta dell’autore dell’atto distrattivo, l’individuazione di tale momento ai fini della consumazione del delitto di bancarotta non può portare alle estreme conseguenze “di considerare quale condotta di concorso in un atto distrattivo dell’intraneus, un comportamento posto in essere dall’extraneus in modo autonomo, senza preventivo concerto ed in un’epoca successiva alla condotta dell’intraneus nel frattempo già esaurita”.

Questo, salvo che non si dimostri che l’atto del terzo sia stato posto in essere previo concerto anteriore allo stesso atto antidoveroso dell’intraneus.

Niente concorso del professionista se condotta è successiva a quella distrattiva

In definitiva – si legge nelle conclusioni della decisione – un comportamento postumo del terzo estraneo, nella specie del commercialista, non è idoneo a configurare la fattispecie del concorso con il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso dall’amministratore (intraneus), dovendo la condotta del terzo essere anteriore o comunque concomitante a quella distrattiva dell’imprenditore fallito.

Nella vicenda in esame, le manovre poste in essere dal professionista per la cessione delle quote e la trasformazione della società fallita (nell’ottica, come detto, di allontanare la dichiarazione di fallimento e garantire l’impunità dell’amministratore) si erano realizzate in epoca successiva al compimento degli atti distrattivi, posti in essere senza un previo concerto o suggerimento del terzo extraneus.

Non era quindi configurabile l’ascritta condotta concorsuale del professionista.

Lo stesso discorso poteva farsi per quanto riguardava la contestata bancarotta documentale, con riferimento alla quale – ha concluso la Corte - è possibile approdare ad un ragionamento analogo a quello articolato rispetto alla bancarotta patrimoniale.

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