Bancarotta fraudolenta: durata pene accessorie senza automatismi

Pubblicato il 06 dicembre 2018

Corte costituzionale: illegittima la previsione di pene accessorie di durata fissa decennale nelle condanne per bancarotta fraudolenta.

La Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità della norma che prevede pene accessorie di durata fissa decennale - quali l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese - per tutti coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta.

Nel dettaglio, ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 216, ultimo comma, del Regio decreto n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone che “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anziché prevedere che “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni”.

Questo è quanto disposto dalla Corte nel testo della sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018.

Consulta: inabilitazione e incapacità da determinare caso per caso, tetto massimo di 10 anni

Il rilievo di incostituzionalità della disposizione in esame era stato sollevato dalla Corte di cassazione, Prima sezione penale, in riferimento agli articoli 3, 4, 41, 27 e 117, primo comma, della Costituzione.

Questione ritenuta fondata dai giudici costituzionali, secondo i quali la previsione di pene accessorie temporanee di durata fissa, come quelle di cui alla norma in esame, non è compatibile con i principi di proporzionalità e necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

Posto, infatti, che la gravità dei fatti qualificabili come bancarotta fraudolenta può essere in concreto assai diversa, la previsione di un’unica e indifferenziata durata delle pene accessorie non può che produrre risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso, rispetto ai fatti di bancarotta meno gravi.

A seguito della declaratoria di incostituzionalità, quindi, le condanne per bancarotta fraudolenta dovranno essere accompagnate da pene accessorie la cui durata dovrà essere determinata discrezionalmente e “caso per caso” dal giudice penale, fino al tetto massimo di dieci anni, tenendo conto della concreta gravità del fatto commesso dall’imputato; resta salva, in ogni caso, la possibilità di disporre una durata della pena accessoria anche maggiore di quella della pena detentiva.

Bandito, in definitiva, ogni automatismo sulla durata delle pene accessorie.

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