Bancarotta Prevalenza della tenuità sulla recidiva reiterata

Pubblicato il 18 luglio 2017

In materia di reato di bancarotta, è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (contenente modifiche in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione) nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza dell’attenuante della tenuità fallimentare sulla recidiva reiterata.

In questo senso di è pronunciata la Corte costituzionale nella sentenza n. 205 del 17 luglio 2017.

I giudici hanno concordato che la norma censurata, disponendo il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942 sulla recidiva reiterata, porta a conseguenze sanzionatorie manifestamente irragionevoli.

La costruzione sanzionatoria derivante dalle norme determina così, in alcuni casi, l’applicazione di pene identiche per violazioni di rilievo penale enormemente diverso, contrastando quindi con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

Il recidivo reiterato ritenuto responsabile di una bancarotta fraudolenta ultramilionaria, al quale si applicano le attenuanti generiche, verrebbe punito con la stessa pena prevista per il recidivo reiterato che ha compiuto un atto di modesta gravità, “con limitati o nulli pregiudizi concreti ai creditori”.

Inoltre la norma in discussione si pone in contrasto anche con la finalità rieducativa della pena, che richiede un principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra.

 

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