Bancarotta. Sequestro per impedire la dispersione dei proventi

Pubblicato il 04 gennaio 2018

La Cassazione ha confermato la misura cautelare reale del sequestro preventivo di un complesso alberghiero, nell’ambito di un’indagine per reati fallimentari riferibili a diversi soggetti.

Il Tribunale del riesame, in particolare, aveva ritenuto sussistere elementi indiziari attestanti il ricorrere delle ipotesi delittuose ipotizzate nonché l'inerenza del bene di cui era stato chiesto il sequestro.

I titolari del complesso alberghiero avevano avanzato ricorso contro detta ultima statuizione, rilevando, tra gli altri motivi, l'assenza delle esigenze cautelari sotto il profilo dell'attualità e concretezza, poiché il bene sottoposto a sequestro era indivisibile, gravato da ipoteca e pegno sulle quote sociali nonché incommerciabile stante il suo sensibile valore economico.

Aderendo alle valutazioni dei giudici di merito, la Suprema corte – sentenza n. 106 del 3 gennaio 2018 - ha sottolineato come in queste ultime fosse stato tenuto delle ragioni fattuali esposte dagli impugnanti e fosse stato puntualmente motivato al riguardo.

Il sequestro, in detto contesto, era stato legittimamente disposto per impedire la dispersione dei proventi dell'azione delittuosa di bancarotta ai danni dei creditori della società fallita, risultando assunto, ex art. 321 comma 1, Cod. proc. pen., per evitare la protrazione delle conseguenze dannose.

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