Banche e assicurazioni, addizionale Ires dell’8,5% sull’utile netto

Pubblicato il 06 giugno 2014 Utili chiarimenti circa la corretta determinazione dell'addizionale Ires dovuta dai soggetti operanti nel comparto finanziario ed assicurativo, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15 del 5 giugno 2014.

Si ricorda che è stato l’articolo 2 del Dl 133/2013 a sancire che le società e gli operatori del comparto finanziario e assicurativo sono tenuti ad applicare un’addizionale Ires dell'8,5% sull'utile realizzato nel periodo d’imposta 2013; addizionale che sommata all’aliquota ordinaria del 27,5% porta la tassazione per i citati soggetti al 36%. La stessa disposizione di legge ha poi fissato per questi contribuenti una misura dell’acconto Ires dovuto per il 2013 al 128,5%.

Tali acconti d’imposta sono stati aumentati dal Dm 30 novembre 2013 per tutti i soggetti passivi Ires di 1,5 punti percentuali (comprese anche banche e assicurazioni), portando così quello relativo al periodo d'imposta 2014 al 101,5 per cento.

Ambito soggettivo e misura della maggiorazione

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni interpretative finalizzate a chiarire le modalità di applicazione della maggiorazione.

In primo luogo, viene ribadito l’ambito soggettivo di applicazione dell’addizionale, puntualizzando che essa si applica a tutti i soggetti finanziari di cui all’articolo 1 del Dlgs 87/1992 e cioè: alle banche, alle società di gestione, alle società finanziarie capogruppo, alle società di intermediazione finanziaria, agli intermediari finanziari, agli istituti di moneta elettronica e di pagamento, alle società di gestione dei fondi comuni di investimento, alla Banca d'Italia e alle imprese di assicurazione.

La misura non si applica, invece, alle holding industriali che non redigono il bilancio secondo lo schema di cui al citato decreto legislativo, ma solo, dunque, a quelle che svolgono in via esclusiva o principale attività di merchant banking.

Altra specificazione resa è quella secondo cui l’addizionale Ires dell’8,5% si applica solo sull’utile fiscale, ossia al netto della variazione in aumento delle perdite su crediti come espressamente indicata dall’articolo 106, comma 3, del Dpr 917/1986. Pertanto, i 4/5 dei crediti portati a perdita nell'esercizio e recuperati a tassazione non costituiscono la base imponibile per l'applicazione dell'addizionale dell'8,5%.

Di fatto, per il 2013 l'aliquota dell'imposta sul reddito delle imprese bancarie finanziarie e assicurative grazie a tale addizionale sale al 36% e se si considera anche l'Irap, l'imposta supera il 41%.
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