Con la risoluzione n. 20 del 15 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento del contributo straordinario delle banche sulla riserva, previsto dall’articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Il documento di prassi interviene anche sulla gestione in compensazione della quota IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE, introducendo un apposito codice tributo utilizzabile, a determinate condizioni, per il pagamento dello stesso contributo straordinario.
La misura riguarda la possibilità, prevista fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, di assoggettare a contributo straordinario la riserva disciplinata dall’articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104/2023.
Per consentire il versamento tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E/2026, ha istituito tre nuovi codici tributo:
In fase di compilazione del modello F24, tali codici devono essere indicati nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”.
La risoluzione 20/E/2026 precisa che il nuovo set di codici non sostituisce quelli già previsti per l’imposta straordinaria sull’incremento del margine di interesse, introdotta dall’articolo 26 del Dl n. 104/2023.
Per tale imposta continuano quindi a essere utilizzati i codici istituiti con la risoluzione n. 7/E del 24 gennaio 2024:
La distinzione è rilevante sul piano operativo: il codice 2718 riguarda il nuovo contributo straordinario sulla riserva, mentre il codice 2717 resta collegato alla precedente imposta sull’incremento del margine di interesse.
La seconda parte della risoluzione n. 20/E del 15 maggio 2026 riguarda la quota IRAP riferita ai dividendi infra-UE o SEE che, per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2025, ha concorso alla formazione del valore della produzione netta in misura eccedente rispetto a quanto previsto dalla legge n. 199/2025.
Per tali somme il contribuente può presentare istanza di rimborso. In alternativa, è possibile optare per l’utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, ma con una limitazione precisa: il credito può essere usato esclusivamente per versare il contributo straordinario sulla riserva.
A tale scopo viene istituito il codice tributo:
Il codice va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a credito compensati”. Nei casi di riversamento dell’agevolazione, invece, deve essere indicato nella colonna “importi a debito versati”.
Anche in questo caso, nel campo “anno di riferimento” deve essere riportato l’anno indicato nel cassetto fiscale in corrispondenza del credito compensato, nel formato “AAAA”.
L’utilizzo del credito IRAP in compensazione è ammesso a partire dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza prevista dalla legge n. 199/2025.
Il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione finanziaria, in fase di elaborazione, verifica che l’importo indicato in compensazione non sia superiore all’ammontare risultante dalle istanze presentate.
Un ulteriore vincolo riguarda la destinazione del credito: il codice tributo 3886 può essere utilizzato in compensazione solo per il pagamento del codice tributo 2718. Anche in questo caso, l’utilizzo non conforme comporta lo scarto del modello F24, come chiarito dalla risoluzione n. 20/E/2026.
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