Barriere architettoniche. Disciplina applicabile agli studi dei difensori d'ufficio

Pubblicato il 12 novembre 2013 Il Tar dell'Emilia Romagna, sede di Parma, con sentenza n. 303 depositata il 6 novembre 2013, ha rigettato il ricorso presentato dall'Ordine degli Avvocati locale per impugnare la delibera del Consiglio Comunale della città con cui, ai fini dell'applicazione della disciplina per il superamento delle barriere architettoniche, anche gli studi professionali degli avvocati iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio e al gratuito patrocinio erano stati ricompresi tra gli edifici aperti al pubblico.

Secondo i giudici amministrativi, in particolare, la nozione di luogo aperto al pubblico ai fini dell'applicazione della disciplina sull'eliminazione delle barriere architettoniche, deve essere adoperata in senso elastico, in modo tale, ossia, da ricomprendere “anche un ambiente privato l'accesso al quale, pur escluso alla generalità delle persone, sia consentito ad una determinata categoria di aventi diritto sebbene regolato da orari di apertura e chiusura o da eventuale appuntamento”.

Inoltre, gli avvocati iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio e al gratuito patrocinio esercitano “un munus pubblicum” di particolare interesse per la collettività e sono iscritti in appositi elenchi non certo d'ufficio, né in via autoritativa, ma sulla base di loro domanda.

L'appartenenza alle suddette categorie professionali – conclude il Collegio - “è il frutto di una libera scelta del professionista; scelta che, da una parte comporta il vantaggio della corresponsione del compenso da parte dello Stato, dall'altra impone al professionista l'onere di adeguare il proprio studio professionale alla normativa statale finalizzata all'eliminazione delle barriere architettoniche”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Artigiani e commercianti: prima rata Inps in scadenza il 18 maggio

14/05/2026

Legge Mare 2026: sgravi contributivi e nuova integrazione salariale per la pesca

14/05/2026

CCNL Servizi ausiliari Anpit - Verbale di rettifica del 29/4/2026

14/05/2026

Ccnl Servizi ausiliari Anpit. Correzione refusi

14/05/2026

Decreto 1° maggio: cosa cambia per gli incentivi alle assunzioni 2026

14/05/2026

Previndapi: aumentano contributi e massimali

14/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy