Bcc Conferimento in Spa con F24

Pubblicato il 31 maggio 2016

E’ stato istituito il codice tributo per consentire alle Banche di credito cooperativo (Bcc) di versare l’importo, pari al 20% del patrimonio netto al 31/12/2015, al fine del conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima Spa, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell’attività bancaria.

Ai sensi della riforma delle banche di credito cooperativo – Dl n. 18/2016 – le Bcc che non aderiscono a un gruppo bancario composto da banche cooperative, devono assumere le deliberazioni di fusione o di trasformazione in spa oppure, in alternativa, devono deliberare la messa in liquidazione, con conseguente devoluzione del patrimonio della banca.

Le Bcc hanno però un’altra possibilità: gli istituti non sono soggetti alla devoluzione se presentano alla Banca d'Italia istanza di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, purché la banca istante possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data.

In questo caso , il Dl n. 18/2016 prevede che, all'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente debba versare al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31/12/2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, certificato da un revisore contabile.

Per eseguire tale versamento, la risoluzione n. 43 del 30 maggio 2016, dell’agenzia delle Entrate, ha predisposto il codice tributo “1200” denominato “Quota del 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015 delle banche di credito cooperativo – art. 2, comma 3-ter, d.l. n. 18/2016”.

Tale codice va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno in cui avviene il conferimento.

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