Benefici contributivi da Legge 407/90. Condizione numerica

Pubblicato il 13 dicembre 2012 Le agevolazioni contributive concesse dalla Legge n. 407 del 29 dicembre 1990 (in forza di quanto previsto dal suo articolo 8, comma 9) con l’intento di promuovere l’occupazione di soggetti disoccupati di lunga durata, sono godibili dall’imprenditore se, a seguito di licenziamenti, ha assunto, nei sei mesi successivi (in precedenza fissati in dodici), quella tipologia di disoccupati in numero maggiore rispetto agli esonerati. Pertanto, il requisito è qui numerico.

Nella sostanza é il contenuto del messaggio INPS n. 19818, emanato il 3 dicembre 2012.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NASpI e DIS-COLL: autodichiarazione redditi entro il 31 marzo

27/03/2026

Bonus investimenti pubblicitari 2026, stop al 1° aprile

27/03/2026

CCNL Turismo Anpit - Accordo del 10/3/2026

27/03/2026

Ccnl Turismo Anpit. Rinnovo

27/03/2026

Agenti e rappresentanti, contributi silenti Enasarco: il Governo apre al confronto

27/03/2026

Antiriciclaggio, dal CNDCEC nuovi modelli operativi 2026

27/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy