Benefici esclusi in caso di scambio elettorale politico-mafioso

Pubblicato il 06 marzo 2015 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2015, è stata pubblicata la Legge n. 19 del 23 febbraio 2015 sul “Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale”.

Il provvedimento, che esclude dai benefici penitenziari i soggetti condannati per il reato di scambio elettorale politico-mafioso, entrerà in vigore il 20 marzo 2015.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prevedi, cosa cambia dal 1° ottobre

22/08/2025

Indennità di disoccupazione: niente restituzione senza reintegra effettiva

22/08/2025

Entrate: effetti fiscali su concordato e branch exemption

22/08/2025

ASSE.CO è esclusiva dei consulenti del lavoro

22/08/2025

Corte UE: favor rei anche per sanzioni amministrative penali

22/08/2025

Dazi, dichiarazione congiunta Usa-Ue

22/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy