Benefici per l’esposizione all’amianto

Pubblicato il 11 febbraio 2016

La Legge di stabilità per il 2016, all’art. 1, comma 277, ha riconosciuto i benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, Legge n. 257/1992, ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto.

Poiché tali benefici sono riconosciuti previa domanda all'INPS entro il termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall’entrata in vigore della stessa legge, l’Istituto, con messaggio n. 587 del 10 febbraio 2016, ha specificato che le istanze in questione dovranno essere presentate telematicamente – dai cittadini e dai Patronati - entro e non oltre il 29 febbraio 2016 e che nelle stesse dovrà essere indicato il sito produttivo ed il periodo temporale di esposizione.

Tuttavia, poiché occorre attendere che il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adotti un Decreto che stabilisca le modalità di attuazione della norma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli Enti competenti, chiarisce il messaggio n. 587/2016 che le domande potranno essere esaminate solo dopo la pubblicazione del Decreto Ministeriale.

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