Benefici prima casa. Conta la destinazione urbanistica dell'area definita prima della costruzione

Pubblicato il 12 febbraio 2014 Con ordinanza n. 3080 depositata l'11 febbraio 2014, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'amministrazione finanziaria contro la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato una rettifica con il recupero della maggiore imposta di registro notificata ad una contribuente.

Quest'ultima aveva acquistato un immobile, usufruendo dei benefici fiscali sulla prima casa, in una zona residenziale che, successivamente alla sua costruzione, era stata destinata a ville.

Aderendo alle motivazioni rese in sede di merito, i giudici di Cassazione hanno ritenuto che fosse irrilevante, ai fini della qualificazione dell'abitazione come "di lusso", l'adozione di uno strumento urbanistico che, come nella specie, avesse destinato l'area a "villa" o "parco privato" successivamente alla realizzazione della costruzione medesima. Cio' che rilevava, per contro, era la destinazione urbanistica dell'area per come definita prima della costruzione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Pensionati all'estero: attestazioni di esistenza in vita entro il 18 luglio

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy