Benefici prima casa. Conta la destinazione urbanistica dell'area definita prima della costruzione

Pubblicato il 12 febbraio 2014 Con ordinanza n. 3080 depositata l'11 febbraio 2014, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'amministrazione finanziaria contro la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato una rettifica con il recupero della maggiore imposta di registro notificata ad una contribuente.

Quest'ultima aveva acquistato un immobile, usufruendo dei benefici fiscali sulla prima casa, in una zona residenziale che, successivamente alla sua costruzione, era stata destinata a ville.

Aderendo alle motivazioni rese in sede di merito, i giudici di Cassazione hanno ritenuto che fosse irrilevante, ai fini della qualificazione dell'abitazione come "di lusso", l'adozione di uno strumento urbanistico che, come nella specie, avesse destinato l'area a "villa" o "parco privato" successivamente alla realizzazione della costruzione medesima. Cio' che rilevava, per contro, era la destinazione urbanistica dell'area per come definita prima della costruzione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

E' nullo il contratto di apprendistato senza formazione

17/10/2025

Esonero contributivo parità di genere: codice “L239” valido da ottobre a dicembre 2025

17/10/2025

Commercialista trattiene la contabilità dell’ex cliente: è appropriazione indebita

17/10/2025

TFR, indice di rivalutazione di settembre 2025

17/10/2025

Compravendita immobiliare, l’irregolarità catastale non annulla l’atto

17/10/2025

CPB 2025: FAQ su benefici premiali, esonero IVA e scadenze di adesione

17/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy