Bonus fiscale del 55% anche alle società

Pubblicato il 24 luglio 2019

La Cassazione ha fornito utili chiarimenti in ordine alla detrazione fiscale del 55% per gli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione e relativa spettanza.

Riqualificazione energetica: detrazione dall’imposta anche su edifici concessi in locazione

Il beneficio fiscale del 55% per la riqualificazione energetica spetta anche ai soggetti titolari di redditi d’impresa, come le società, che abbiano sostenuto spese per l’esecuzione di interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione.

Lo ha statuito la Corte di cassazione, con sentenza n. 19815 del 23 luglio 2019, enunciando un apposito principio di diritto in tema di bonus fiscale di cui all’articolo 1, commi 344 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e al Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007.

Detto bonus, si rammenta, consiste in una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.

Nella vicenda esaminata, la Suprema corte ha confermato la statuizione con cui i giudici di merito avevano annullato una cartella di pagamento notificata ad una Srl in liquidazione per il recupero a tassazione di una maggiore IRES, per effetto del disconoscimento del beneficio della detrazione del 55%.

La Commissione tributaria di secondo grado, in particolare, aveva ritenuto che alla contribuente andasse riconosciuta la detrazione in oggetto, avendo provveduto ad effettuare interventi di riqualificazione energetica su di un immobile che aveva concesso a terzi, a titolo di locazione.

Agevolazione fiscale senza limitazione soggettiva

E la Quinta sezione civile ha confermato dette conclusioni, respingendo le doglianze avanzate dall’Agenzia dell’Entrate secondo la quale, invece, l'agevolazione era riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto dell’intervento di riqualificazione.

Per il Fisco, ossia, la detrazione del 55%, per quanto concerne i titolari di redditi d’impresa, sarebbe spettata solo con riferimento ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Un’interpretazione, questa, che secondo la Corte non solo “collide con il carattere di detrazione dall’imposta proprio del beneficio fiscale, che è estraneo al diverso tema della quantificazione del reddito imponibile”, ma è anche incompatibile con l’esegesi letterale delle norme che introducono l’agevolazione fiscale, senza prevedere alcuna limitazione soggettiva.

Il bonus fiscale introdotto dalla Finanziaria del 2007 - si legge nelle conclusioni della sentenza - è diretto a beneficio di tutte le categorie immobiliari e di tutti i soggetti che ne hanno la proprietà, inclusi i titolari di reddito d’impresa e le società, a condizione che questi abbiano sostenuto spese per il potenziamento dei loro cespiti, “in coerenza con la finalità pubblicistica di un generalizzato miglioramento energetico del patrimonio immobiliare nazionale”.

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