Beneficio prima casa e mancato trasferimento. Il Fisco ha tre anni per richiedere l'imposta

Pubblicato il 06 febbraio 2014 Il mancato trasferimento, da parte del contribuente, della propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato comporta la decadenza dal beneficio “prima casa”.

La circostanza, poi, che l'immobile sia in costruzione all'atto di registrazione della compravendita e che, solo dopo un biennio dall'acquisto, venga rilasciato certificato di abitabilità, non rileva ai fini del D.P.R. n. 131/1986 che richiede come condizione per la fruizione dei benefici fiscali il trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile, e non che l'immobile acquistato sia adibito a propria abitazione.

In tale contesto, il termine triennale di decadenza entro cui l'imposta deve essere richiesta da parte dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, decorrerà non dalla registrazione dell'atto, bensì dal momento in cui il proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito od ineseguibile, ed al più, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto.

E' quanto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della ordinanza n. 2527 del 5 febbraio 2014 e con la quale è stato accolto il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria regionale di annullamento di un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni notificato ad un contribuente per asserita decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa non avendo, il medesimo, trasferito la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scuola e formazione: tutela INAIL strutturale dall’anno scolastico 2025/2026

04/08/2025

AI Act: al via dal 2 agosto le regole per i modelli GPAI

04/08/2025

Decreto fiscale pubblicato in GU. Nuova rottamazione e controlli fiscali più tutelati

04/08/2025

Prestazioni di disoccupazione indebite per riclassificazione aziendale: indicazioni Inps

04/08/2025

Riforma fiscale 2024: Assonime sull’addio al doppio binario tra contabilità e fisco

04/08/2025

Inail, rivalutati gli indennizzi per danno biologico dal 1° luglio

04/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy