Beni autoprodotti in omaggio. Deducibilità in base al “valore di mercato”

Pubblicato il 13 marzo 2014 Con la risoluzione n. 27/E del 12 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate fornisce una consulenza giuridica circa la deducibilità dei beni “autoprodotti” offerti, a titolo gratuito, dalle imprese per ragioni di pubbliche relazioni, ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del Tuir.

Nello specifico, si è chiesto se ai fini della deducibilità limitata di tali beni autoprodotti e contrassegnati dal proprio marchio rilevi il valore di mercato oppure il costo di produzione degli omaggi stessi.

La risoluzione n. 27/E, in linea con quanto proposto dall’istante, chiarisce che:

- il “valore unitario” del bene dato in omaggio deve essere preso in considerazione solo per individuare la spesa di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata;

- per la verifica del plafond di deducibilità si dovrà invece tenere conto del “costo di produzione” sostenuto dall'azienda, a prescindere dal fatto che esso risulti inferiore o superiore ai 50 euro:

- le spese per la produzione di oggetti autoprodotti da dare in promozione rientrano tra le spese di rappresentanza ed esse sono deducibili nei limiti e alle condizioni indicate dal decreto Mef 19 novembre 2008;

- fanno eccezione le spese il cui valore normale risulta inferiore o uguale ai 50 euro: esse devono essere considerate totalmente deducibili.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scuola e formazione: tutela INAIL strutturale dall’anno scolastico 2025/2026

04/08/2025

AI Act: al via dal 2 agosto le regole per i modelli GPAI

04/08/2025

Decreto fiscale pubblicato in GU. Nuova rottamazione e controlli fiscali più tutelati

04/08/2025

Prestazioni di disoccupazione indebite per riclassificazione aziendale: indicazioni Inps

04/08/2025

Riforma fiscale 2024: Assonime sull’addio al doppio binario tra contabilità e fisco

04/08/2025

Inail, rivalutati gli indennizzi per danno biologico dal 1° luglio

04/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy