Bilanci 2019. OIC sugli effetti del Coronavirus

Pubblicato il 29 aprile 2020

Le conseguenze legate alla diffusione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus in Italia devono considerarsi successive alla chiusura dell’ultimo esercizio contabile e non essere recepite nei valori di bilancio 2019.

I principi statuiti dagli OIC costituiscono, perciò, il riferimento a cui guardare per la corretta redazione dei bilanci e devono essere posti alla base delle relative elaborazioni.

L’Organismo italiano di contabilità, in base alle proprie competenze in materia contabile, intende perciò assumere le iniziative ritenute più appropriate per la concreta applicazione dei principi contabili nazionali in un momento così difficile e complesso.

A tal fine, ha posto in consultazione due documenti che tengono conto proprio dei i riflessi contabili causati dall’emergenza COVID-19.

Il primo documento in bozza è la risposta ad una richiesta di chiarimento in merito alla redazione del test di impairment, per il bilancio al 31 dicembre 2019, secondo le previsioni dell’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.

Il secondo è la bozza del documento Interpretativo n. 6 Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”.

Vista l’urgenza di fornire indicazioni utili per i bilanci 2019, il periodo di consultazione terminerà il 3 maggio. Eventuali commenti possono essere inviati all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.

OIC. Impairment test e COVID-19

Il dubbio più frequente sorto in questi ultimi giorni riguarda la redazione del test di impairment, per il bilancio al 31 dicembre 2019, secondo le previsioni dell’OIC 9Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.

In particolare, è stato chiesto se nella stima del valore d’uso di un’immobilizzazione, una società debba considerare gli effetti del COVID-19 nella predisposizione dei piani aziendali utilizzati per stimare i flussi finanziari futuri.

Il primo punto da stabilire è se l’insorgere della pandemia integra o meno una fattispecie di fatto successivo al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’OIC 29.

Appurato che il COVID-19 risulta essere oggettivamente un fatto successivo, nel rispetto del postulato della competenza, i suoi effetti non devono essere recepiti nei valori di bilancio al 31 dicembre 2019.

Di conseguenza, non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019, ne comporterà l’obbligo di predisposizione del test di impairment.

Tuttavia, l’Organismo di contabilità riconosce che – in base al paragrafo 61 dell’OIC 29 - il COVID-19, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella Nota integrativa perché rappresenta un avvenimento la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.

Con riferimento al quesito se nella stima dei flussi di cassa futuri, ai fini del test di impairment, si debba tener conto della crisi economica connessa alla crisi sanitaria COVID-19, si deve rinviare a due disposizioni dei principi contabili nazionali.

La prima è il paragrafo 25 dell’Oic 9, principio relativo alle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni, che prevede che i flussi finanziari futuri non includono gli effetti derivanti da future ristrutturazioni o miglioramenti delle immobilizzazioni.

L’altra è il paragrafo 59 (b) dell’Oic 29, che prevede che non devono essere recepiti nei valori di bilancio, la distruzione di un impianto che avviene dopo la data di riferimento del bilancio stesso. Quindi, un evento catastrofico avvenuto successivamente alla data di chiusura del bilancio non incide sulla valutazione del bene alla data di chiusura.

Nel documento Interpretativo 6, invece, viene chiarito a quali bilanci si applica la facoltà di deroga prevista all’articolo 2423-bis n. 1 del Codice civile, che consente di derogare alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale.

In base a tale norma, se nella valutazione e quantificazione delle voci da inserire nei bilanci approvati in data successiva 23 febbraio 2020 non si deve tener conto degli effetti negativi del COVID-19 è, altrettanto, vero che le informazioni sugli effetti dell’emergenza sanitaria devono essere fornite seguendo le regole ordinarie, anche in chiave prospettica.

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