Con il prolungarsi dell’emergenza epidemiologica, ai fini della redazione dei bilanci 2020, particolare attenzione va posta sulla continuità aziendale. Con la recente pubblicazione “definitiva” del documento interpretativo n.8, l’Organismo italiano di contabilità ha confermato la condotta tecnico-contabile tracciata dal documento in bozza prevedendo la possibilità di derogare alle disposizioni sulla continuità aziendale. Il legislatore, infatti, in sede di conversione del decreto cd. “Rilancio” ha inserito l’articolo 38-quater, il quale introduce una facoltà di deroga al disposto dell’articolo 2423-bis comma primo, n. 1) del codice civile al sussistere di determinate condizioni. Lo scopo della norma è quello di evitare che l'applicazione dei normali criteri di valutazione, in particolare quelli concernenti la prospettiva della continuità aziendale, possano enfatizzare (con conseguenze pro-cicliche) gli effetti negativi che l'emergenza in atto sta comportando. Conseguentemente, nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio chiusi al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021) la società può avvalersi della deroga se nell’ultimo bilancio approvato (ad esempio chiuso al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 ovvero al 30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell’OIC 11.
Può, inoltre, avvalersi della deroga la società che nel predisporre il bilancio dell’esercizio precedente abbia applicato quanto previsto dall’articolo 38-quater del decreto cd Rilancio convertito o quanto previsto dalla precedente norma di cui all’articolo 7 del decreto Liquidità convertito in vigore fino al 18 luglio 2020. Non è, invece, possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell’OIC 11.
Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell’OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell’OIC 29.
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