Black list. Nessuna misura discriminatoria per la Svizzera nel settore degli appalti pubblici

Pubblicato il 17 maggio 2011 Il Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 aprile 2011, intitolato “Esclusione della Confederazione Svizzera dall'elenco dei Paesi destinatari della disposizione di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, è sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 112 del 16 maggio.

Il provvedimento sancisce che l’obbligo introdotto dalla Manovra estiva per le imprese di Paesi cosiddetti “black list”, che consiste nel fornire una documentazione integrativa – asseverata attraverso procedure standard – per partecipare agli appalti di lavori e forniture banditi dalla P.a. italiana, è escluso per la Confederazione Svizzera, poiché per le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, si applicano l'Accordo relativo agli appalti pubblici, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994, e l'Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici, firmato il 21 giugno 1999.

Dunque, in virtù delle suddette intese riguardanti una serie di procedure standard per gli appalti internazionali, le imprese svizzere non avranno alcun obbligo aggiuntivo da rispettare per poter partecipare alle gare di appalto in Italia.
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