Bollette del telefono esorbitanti? Scoperta la truffa

Pubblicato il 25 settembre 2017

La Cassazione ha respinto, ritenendolo inammissibile, il ricorso presentato da un uomo contro la condanna impartitagli dai giudici di merito per i reati di truffa commessi ai danni di due persone nell’ambito della stipulazione di contratti di telefonia.

Nella specie, nel ricorso formulato dall’imputato erano stati evocati rilievi tendenti ad una rivalutazione del merito delle statuizioni della Corte territoriale, rilievi che, tuttavia - a giudizio della Suprema corte - erano privi della specificità prescritta dall’articolo 581, lettera c) c.p.p. in quanto meramente reiterativi dei motivi di appello e mancanti di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

Immune da censure, per contro, è stata ritenuta la decisione con cui la Corte territoriale aveva evidenziato la completezza degli elementi probatori acquisiti a carico dell’imputato e la piena attendibilità delle dichiarazioni delle due vittime anche in considerazione del comportamento delle società di telefonia coinvolte che avevano spontaneamente e tempestivamente riconosciuto le ragioni delle persone offese.

Attivazione di servizio di leasing non richiesto

Nella specie, le vittime, raggiunte da bollette esorbitanti, erano venute a conoscenza dell’esistenza di un servizio di leasing attivato a loro nome dall’imputato, servizio da loro mai richiesto.

Queste -  era, inoltre, emerso nel corso dell’istruzione della causa - avevano rilasciato dei fogli in bianco non spontaneamente ma a cagione del raggiro perpetrato nei loro confronti dal soggetto accusato.

Per la Corte, il danno era evidentemente costituito dai maggiori esborsi dovuti dalle vittime a nulla rilevando la circostanza della risoluzione dei contratti successivamente alla consumazione dei reati.

In definitiva la Cassazione, con sentenza n. 42515 del 18 settembre 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso in oggetto condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy