Bollettino postale alias avviso di liquidazione: impugnabile in commissione tributaria

Pubblicato il 20 gennaio 2011 Con la sentenza n. 25591 del 17 dicembre 2010, la Corte di Cassazione offre una particolare testimonianza del cambiamento subito dal processo tributario a seguito dell’introduzione della legge n. 448/2001, sostenendo che non vi sono più limiti all’impugnazione degli atti.

Infatti, la sentenza ha ribaltato il giudizio della Ctr Lombardia che, nei vari gradi di merito, aveva accolto la domanda dell’Amministrazione finanziaria e concluso che i bollettini postali non rientrano nel novero degli atti per cui è possibile ricorrere in commissione.

Ora, la Corte sostiene il contrario e sottolinea come il bollettino di conto corrente debba essere considerato come un atto impositivo attraverso cui il Fisco esercita la propria pretesa tributaria. Di conseguenza, esso può essere equiparato ad un vero e proprio avviso di liquidazione, anche se denominato diversamente e redatto in modo differente. Pertanto, l’elencazione degli atti impugnabili, di cui all’articolo 19 del Dlgs n. 456/1992, deve essere interpretata in senso estensivo e non essere considerata tassativa, al fine di tutelare il contribuente e garantire il buon funzionamento della Pubblica amministrazione.

Ne consegue che anche il bollettino di conto corrente – secondo la Suprema Corte – può essere impugnato in commissione tributaria se costituisce un atto cui fa capo una pretesa tributaria. Da ciò scaturiranno grossi cambiamenti, non solo per il processo tributario fine a se stesso, ma anche per l’Amministrazione finanziaria che sarà tenuta a emettere gli atti sempre in conformità ai requisiti sanciti dallo Statuto dei contribuenti per non incorrere nel rischio di vedere i propri atti impositivi annullati dal giudice tributario.
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