Bollo virtuale, niente sconti per l'anticipo

Pubblicato il 22 novembre 2005

La circolare dell'agenzia delle Entrate n. 49 di ieri, 21 novembre 2005, stabilisce le regole per gli acconti sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale ex articolo 15-bis del Dpr 642/1972, nonché sull'imposta sulle assicurazioni (comma 1-bis, dell'articolo 9, della legge 1216/61). Gli acconti sono da versare non oltre il 30 novembre d'ogni anno, con le modalità indicate nella risoluzione 146/2004 (del 9 dicembre). Con riferimento all'imposta di bollo, l'acconto da versare va calcolato sull'importo complessivo dell'imposta liquidata in via provvisoria dall'Ufficio, mentre con riguardo all'imposta sulle assicurazioni, l'acconto da corrispondere è pari al 12,5% dell'imposta liquidata per il 2004, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Autostrade Anas - Ipotesi di accordo del 18/12/2025

28/01/2026

Autostrade Anas. Rinnovo

28/01/2026

CCNL Terziario pmi Federterziario - Stesura del 29/12/2025

28/01/2026

Terziario pmi Federterziario. Ccnl

28/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

28/01/2026

Fondo di Tesoreria INPS: nuovo criterio dinamico dal 2026 solo per le aziende già attive

28/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy