Bonus affitti anche alle società di commercio al dettaglio che svolgono altre attività

Pubblicato il 17 gennaio 2023

Con la risposta ad interpello n. 35 del 16 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina relativa al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto di azienda, introdotto dall'articolo 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (''Decreto Rilancio'') come modificato dall'art. 77 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (''Decreto Agosto'') e da successivi provvedimenti normativi in favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Si tratta della tax credit canoni di locazione (c.d. "Bonus affitti"), che è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid­19.

Bonus affitti, la disciplina

Si ricorda brevemente che il decreto Rilancio ha previsto in favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso, l'attribuzione di ''un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo''.

Tale credito d’imposta spetta pure alle “imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, anche nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente a quello agevolabile abbiano registrato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, ancorché in misura inferiore, cioè pari al 20 per cento, e al 10 per cento per i “contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda”.

Bonus affitti per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio

Nello specifico, a rivolgersi all’Amministrazione finanziaria è una società di produzione e commercio di abbigliamento, che esercita sia attività di vendita all’ingrosso che al dettaglio, che vuole avere dei chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della normativa.

In particolare, la società chiede se la disciplina agevolativa possa essere applicata alle imprese che svolgono contemporaneamente sia attività di commercio all'ingrosso che di commercio al dettaglio e se il requisito del calo del fatturato, vada riferito all'ammontare complessivo di vendita al dettaglio della società nei mesi di riferimento previsti dalla norma o all'ammontare delle vendite al dettaglio dei singoli esercizi commerciali.

Nella risposta ad interpello n. 35/E/2023, l’Agenzia specifica che vengono individuati come beneficiari del credito d'imposta, tra gli altri, i “soggetti esercenti attività d'impresa” con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello agevolabile (2019); tuttavia, con specifico riferimento alle imprese esercenti “attività di commercio al dettaglio”, la disposizione prevede che il beneficio spetti, ancorché in misura inferiore, anche nel caso in cui nel citato periodo d'imposta le stesse abbiano registrato ricavi superiori a 5 milioni di euro.

In questa fattispecie rientrano anche le società, come quella istante, che esercitano anche altre attività oltre quella di commercio al dettaglio, le quali possono beneficiare del credito d'imposta alle condizioni e nella misura prevista dalla norma, allorché specificatamente dall'attività di commercio al dettaglio siano derivati nel periodo d'imposta 2019 ricavi superiori a 5 milioni di euro.

NOTA BENE: L’impresa può però accedere al credito solo per i canoni versati per la locazione di immobili in cui è svolta attività di commercio al dettaglio, e non per gli altri immobili.

Riguardo al quesito sulla verifica del calo del fatturato, la risposta n. 35/2023 precisa che tale diminuzione va verificata in riferimento all'intera attività di commercio al dettaglio svolta dalla società istante, e non in riferimento all'ammontare delle vendite al dettaglio di ciascuno dei singoli esercizi commerciali.

ATTENZIONE: Per poter fruire dell'agevolazione, la società dovrà, quindi, verificare se l'ammontare globale del fatturato complessivo di tutti gli esercizi al dettaglio, nel mese di riferimento, abbia subito una diminuzione di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo precedente.

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