Bonus baby sitting, appropriazione telematica o tacita rinuncia

Pubblicato il 02 novembre 2020

E’ con messaggio 30 ottobre 2020, n.3999, che l’INPS rende noto che la mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting entro 15 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda equivale alla rinuncia tacita del beneficio stesso.

L’INPS, con riferimento alla prestazione bonus per servizi di baby sitting, nelle sue circolari n. 44 del 24 marzo 2020 e n. 73 del 17 giugno 2020, aveva fatto presente che per effettuare l’appropriazione delle somme nel Libretto di famiglia del Bonus in questione, il genitore beneficiario doveva procedere nell’apposita procedura, entro e non oltre 15 giorni solari dalla comunicazione di accoglimento della domanda pervenuta tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).

La mancata appropriazione telematica del bonus baby-sitting nei termini indicati equivaleva alla rinuncia tacita del beneficio stesso, e per questo, adesso, con il nuovo messaggio l’Istituto comunica che, al fine di consentire l’appropriazione delle somme, ha provveduto a riportare nello stato precedente tutte le domande che si trovano nello stato di “Rinuncia tacita” per le quali si era verificato il mancato invio del messaggio ovvero il mancato funzionamento dell’applicativo.

Gli utenti riceveranno, quindi, un nuovo sms con cui saranno avvisati della possibilità di effettuare l’appropriazione.

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