La scadenza del 31 gennaio 2026 ha rappresentato un termine importante per le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali materiali 4.0 nel corso del 2025. Tale data era infatti prevista, in base alla disciplina attuativa del piano Transizione 4.0, come termine ultimo per l’invio della comunicazione di completamento degli investimenti tramite il portale del Gestore dei servizi energetici (GSE).
Il rispetto del termine rivestiva un ruolo determinante ai fini del perfezionamento della procedura agevolativa: il mancato invio della comunicazione entro la scadenza comportava la perdita del diritto alla fruizione del credito d’imposta.
Il quadro normativo è stato modificato dal decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) del 28 gennaio 2026, che ha superato la scadenza originaria del 31 gennaio 2026, disponendo una proroga al 31 marzo 2026.
Il decreto interviene sull’articolo 2, comma 4, del decreto direttoriale 15 maggio 2025, come già modificato dal decreto del 16 giugno 2025, prevedendo espressamente che la comunicazione di completamento debba essere trasmessa:
La proroga al 31 marzo 2026 produce effetti rilevanti sul piano operativo e sostanziale:
Resta fermo che, anche a seguito della proroga, l’omesso invio della comunicazione di completamento entro il nuovo termine del 31 marzo 2026 determina il mancato perfezionamento della procedura e la conseguente perdita del credito d’imposta Transizione 4.0.
La proroga interessa le imprese che:
Per tali soggetti, il 31 marzo 2026 rappresenta il nuovo termine ultimo entro cui adempiere, al fine di salvaguardare il diritto alla fruizione del credito d’imposta.
Resta fermo che le comunicazioni di completamento devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso:
Le informazioni trasmesse devono essere coerenti con quelle indicate nella comunicazione preventiva e nella comunicazione di conferma, nonché con la documentazione tecnica e contabile relativa agli investimenti agevolati.
A breve distanza dalla proroga dei termini per la comunicazione di completamento disposta dal decreto direttoriale MIMIT del 28 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate, in data 29 gennaio 2026, ha pubblicato tre nuove FAQ in materia di credito d’imposta Transizione 4.0, con l’obiettivo di chiarire alcuni errori ricorrenti che possono determinare lo scarto del modello F24.
I chiarimenti riguardano, in particolare, la corretta indicazione dell’anno di riferimento e la scelta del codice tributo da utilizzare in compensazione. Si tratta di aspetti formali ma decisivi: un’errata compilazione di tali campi comporta il rigetto del modello F24 e, di conseguenza, ritardi nella fruizione del credito d’imposta.
Investimenti completati nel 2024
Il primo chiarimento riguarda le imprese che hanno completato l’investimento nel 2024, hanno correttamente comunicato il completamento al MIMIT/GSE e hanno iniziato a fruire del credito utilizzando il codice tributo 6936, indicando come anno di riferimento il 2024.
Il dubbio riguarda le quote successive: è possibile indicare un anno diverso (ad esempio il 2025 o il 2026) quando si utilizzano la seconda e la terza quota?
La risposta dell’Agenzia è negativa. In base alla risoluzione n. 25/2024, l’anno di riferimento nel modello F24 deve coincidere sempre con l’anno di completamento dell’investimento, ossia il 2024, anche se le quote vengono utilizzate negli anni successivi.
Pertanto:
Investimenti completati nel 2025
La seconda FAQ affronta il caso più complesso, relativo agli investimenti completati nel 2025, anno in cui si sovrappongono due diversi regimi normativi.
La risposta dell’Agenzia distingue due ipotesi:
Le stesse regole si applicano anche agli investimenti iniziati e completati interamente nel 2025.
Investimenti completati nel 2026
La terza FAQ riguarda gli investimenti completati nel 2026 e chiarisce quando sia possibile fruire della prima quota già nello stesso anno.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il credito è utilizzabile se:
In tale ipotesi:
In assenza di tali condizioni (acconti inferiori al 20%, ordine non accettato o completamento oltre il 30 giugno 2026), il credito d’imposta non è fruibile.
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