Le agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di bilancio 2025 per i lavoratori dipendenti non si applicano indistintamente a tutte le somme che, nella pratica, possono essere percepite da soggetti vicini al mondo del lavoro subordinato.
Con le FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2026, l’Amministrazione finanziaria chiarisce il perimetro soggettivo delle misure previste dall’articolo 1, commi da 4 a 9, della legge n. 207/2024, distinguendo tra redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi sostitutivi del lavoro dipendente.
La differenza non è solo formale: nel primo caso i benefici non spettano, mentre nel secondo possono essere riconosciuti.
La legge di bilancio 2025 ha previsto due interventi fiscali a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente.
In particolare:
Entrambe le agevolazioni riguardano i titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione dei redditi da pensione.
Proprio questo richiamo normativo è decisivo per stabilire chi può beneficiare delle misure.
Nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2026 viene precisato che le nuove agevolazioni non spettano ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente disciplinati dall’articolo 50 del TUIR.
Restano quindi esclusi, ad esempio, i redditi che, pur avendo un trattamento fiscale vicino a quello del lavoro dipendente, non rientrano tecnicamente nell’articolo 49. Si pensi, tra gli altri, ad alcune collaborazioni coordinate e continuative o ad altri compensi qualificati come assimilati.
In sostanza, l’assimilazione fiscale non è sufficiente per accedere al bonus o all’ulteriore detrazione: serve che il reddito sia propriamente qualificato come reddito di lavoro dipendente.
Diversa è la conclusione per i redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, come:
In questo caso, le FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2026 richiamano il principio contenuto nell’articolo 6, comma 2, del TUIR, secondo cui i proventi percepiti in sostituzione di redditi assumono la stessa natura fiscale dei redditi sostituiti.
Di conseguenza, se un’indennità sostituisce un reddito di lavoro dipendente, essa viene trattata fiscalmente come reddito della medesima categoria.
Un passaggio centrale riguarda il collegamento con la detrazione per lavoro dipendente prevista dall’articolo 13, comma 1, del TUIR.
Per calcolare la somma non imponibile e l’ulteriore detrazione introdotte dalla legge di bilancio 2025, assumono rilievo i giorni che danno diritto alla detrazione da lavoro dipendente.
Pertanto, quando le detrazioni per lavoro dipendente sono riconosciute anche sui redditi sostitutivi, ad esempio con riferimento ai giorni coperti dall’indennità di disoccupazione o da altro trattamento indennitario, spettano anche le nuove agevolazioni.
Il beneficio, quindi, segue la stessa logica applicata alle detrazioni ordinarie da lavoro dipendente.
Il chiarimento dell’Agenzia consente di individuare una regola pratica:
La qualificazione fiscale del reddito diventa quindi determinante per l’applicazione corretta delle agevolazioni.
I chiarimenti incidono direttamente sulle attività di calcolo delle imposte, sulle buste paga e sulle Certificazioni Uniche.
I sostituti d’imposta devono verificare con attenzione la natura delle somme erogate, distinguendo tra redditi realmente dipendenti, redditi assimilati e redditi sostitutivi. Un’errata qualificazione potrebbe comportare il riconoscimento indebito del beneficio o, al contrario, la mancata applicazione di una misura spettante.
Per i contribuenti, il punto essenziale è che non tutte le somme collegate al lavoro danno automaticamente diritto alle agevolazioni della legge di bilancio 2025. Occorre verificare la categoria reddituale indicata dal TUIR e, per le indennità sostitutive, la spettanza della detrazione per lavoro dipendente.
In conclusione, le FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2026 confermano un criterio selettivo: le nuove misure fiscali premiano il lavoro dipendente in senso proprio e i redditi che ne prendono fiscalmente il posto, ma non si estendono ai redditi solo assimilati.
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