Tre nuovi incentivi contributivi, riconosciuti per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025 (sono escluse le trasformazioni a tempo indeterminato), su domanda all’INPS dal 16 maggio 2025.
È in sintesi questa la fotografia del Bonus donne del decreto Coesione (articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95) che, in esito ad un lungo e articolato percorso, diviene operativo con la pubblicazione delle attese istruzioni dell’INPS
La circolare n. 91 del 12 maggio 2025, pubblicata insieme alla circolare n. 90 della stessa data e relativa al Bonus Giovani (previsto dall’articolo 22 del decreto Coesione) e condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra il quadro regolatorio del Bonus Donne, fornendo chiarimenti interpretativi e indicazioni operative per la sua corretta applicazione.
Il Bonus donne del decreto Coesione è fruibile da tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dal fatto che siano o meno qualificabili come imprenditori. Sono inclusi anche i datori di lavoro del settore agricolo.
Sono esclusi, invece, i datori di lavoro appartenenti alla Pubblica Amministrazione, come definita dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.
L’incentivo è applicabile solo per assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro il 31 dicembre 2025, di donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, rientrano in una delle seguenti categorie:
a) donne molto svantaggiate, vale a dire donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, indipendentemente dalla residenza;
b) donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle regioni della ZES unica ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna). Il requisito della residenza è rilevante solo al momento dell’assunzione. Il lavoro può svolgersi anche fuori dalla ZES.
c) donne impiegate in settori o professioni caratterizzati da una forte disparità occupazionale di genere, definiti ogni anno tramite decreto del Ministero del Lavoro in accordo con il Ministero dell’Economia (per il 2024, decreto 20 novembre 2023, n. 365; per il 2025, decreto n. 3217 del 30 dicembre 2024).
Non rientrano tra i rapporti incentivabili:
L’agevolazione si applica anche a:
A seconda del profilo della lavoratrice assunta e della normativa europea di riferimento, l’incentivo varia per decorrenza e durata.
Sono 3 le casistiche individuate dal decreto attuativo dell’11 aprile 2025 e ricordate dall’INPS circolare n. 91 del 12 maggio 2025 e sono le seguenti:
Bonus Donne: tabella esoneri
Categoria |
Base normativa |
Periodo di validità |
Durata esonero |
Note |
A) Donne molto svantaggiate |
Art. 32, par. 2, Reg. UE n. 651/2014 |
1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 |
24 mesi |
— |
B) Donne residenti nella ZES unica |
Decisione C(2025) 649 final (SA.114799) |
31 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 |
24 mesi |
Domanda da presentare prima dell’assunzione |
C) Donne occupate in settori o professioni con disparità di genere |
Art. 32, par. 2, Reg. UE n. 651/2014 |
1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025 |
12 mesi |
— |
L’esonero contributivo, previsto dall’art. 23 del D.L. n. 60/2024, consiste nella totale esenzione (100%) dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato ed effettivamente sgravabili, fino a un massimo mensile di 650 euro per ciascuna lavoratrice.
Tale soglia va riproporzionata nei seguenti casi:
L’accesso agli esoneri contributivi è subordinato al rispetto di una serie di requisiti generali e specifici, definiti dalla normativa nazionale e dal diritto dell’Unione europea.
Oltre ai requisiti generali (art. 1, comma 1175, L. 296/2006) e all’ applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015), spiega l’INPS con la circolare n. 91 del 12 maggio 2025, la legittima fruizione delle agevolazioni per l’assunzione a tempo indeterminato di donne svantaggiate è subordinata
Inoltre, per l’assunzione di donne prive di impiego da almeno sei mesi e residenti nella ZES unica per il Mezzogiorno i datori di lavoro devono rispettare anche le seguenti condizioni, previste dall’art. 3, comma 3, del decreto attuativo 11 aprile 2025 e dalla decisione della Commissione europea del 31 gennaio 2025:
I datori di lavoro interessati a ottenere gli esoneri devono inoltrare esclusivamente in modalità telematica la domanda tramite il modulo online disponibile sul sito INPS nella sezione: “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne”.
Il modulo sarà disponibile a partire dal 16 maggio 2025.
Il modulo online deve contenere:
a) Dati identificativi dell’impresa;
b) Dati identificativi della lavoratrice, inclusa la residenza;
c) Tipologia di contratto (tempo pieno o parziale) e percentuale oraria;
d) Retribuzione media mensile, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, e aliquota contributiva datoriale applicabile;
e) Dichiarazione di non cumulo con altri esoneri per la stessa lavoratrice (ai sensi del D.P.R. 445/2000).
Diverse le tempistiche in base alla tipologia di incentivo. La domanda di riconoscimento dell’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato:
Tabella riepilogativa
Categoria di lavoratrici |
Tempistica della domanda |
Donne svantaggiate (≥24 mesi) o in settori con disparità di genere |
Prima o dopo l’assunzione |
Donne disoccupate da ≥6 mesi residenti nella ZES unica |
Solo prima dell’assunzione |
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