Bonus edilizi, cessione crediti estesa a SGR, SICAV, SIM

Pubblicato il 21 aprile 2022

E’ stata fatta richiesta di specificazioni circa i soggetti autorizzati all’acquisto dei crediti d’imposta legati ai bonus edilizi.

Con una interrogazione a risposta immediata in Commissione finanze alla Camera (Q.T. n. 5-07901), presentata da Giovanni Currò e altri onorevoli, si chiede di conoscere le motivazioni dell’esclusione delle società di gestione e risparmio (SGR), delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società di intermediazione mobiliare (SIM) dal novero degli intermediari finanziari che possono essere acquirenti di crediti d’imposta derivanti da bonus edilizio dopo la prima cessione; di conseguenza, si chiede di inserire tali soggetti tra gli abilitati, compresa Poste Italiane.

Il sottosegretario al MEF ricorda come l’articolo 29-bis del Dl n. 17/2022, attualmente in corso di conversione in legge (AS 2588), modifica la disciplina dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito.

Le modifiche introdotte al suddetto articolo, durante l’iter parlamentare di conversione in legge, ampliano le possibilità di cessione dei bonus edilizi di cui all’articolo 121 del Dl n. 34/2020: viene, infatti, consentito solo alle banche, che non possono ulteriormente cedere il credito, in quanto hanno effettuato tutte le cessioni consentite dalla vigente normativa, di effettuare una ulteriore cessione esclusivamente nei confronti dei propri “correntisti”. Questi ultimi non possono, poi, ulteriormente cedere il credito.

Queste nuove disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni di prima cessione del credito o sconto in fattura che vengono inviate all’Agenzia delle Entrate a far data dal 1° maggio 2022.

Alla luce di ciò – specifica il MEF - attualmente le norme sulla cessione dei crediti fiscali (artt. 121, 122, d.l. 34/2020) consentono le “ulteriori cessioni” di tali crediti, inter alia, anche nei confronti di soggetti appartenenti ad un gruppo bancario di cui all’art. 64, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in cui possono essere incluse anche SGR, SIM, SICAV e SICAF.

Per quanto riguarda, invece, Poste Italiane, il Ministero ricorda nella risposta n. 5-07901 che dallo scorso 7 marzo l'Ente ha riavviato il servizio di acquisto dei crediti d'imposta cedibili ai sensi dell'art. 121 del Decreto legge n. 34/2020; tuttavia è da sottolineare come Poste Italiane operi unicamente con i titolari originali del credito d'imposta (committenti) ovvero quei soggetti che hanno sostenuto effettivamente le spese e che, di conseguenza, intendono cedere il credito direttamente maturato nella fase di prima cessione, concentrando la propria attività nell'ambito della clientela retail.

A seguito dei numerosi interventi di modifica della normativa in questione, Poste Italiane ha aggiornato il proprio processo di verifica (soggettiva e documentale), pubblicando online tutte le informazioni necessarie e i tempi di istruttoria (anche oltre i tre mesi), con la richiesta dell'utente di recarsi presso gli uffici periferici esclusivamente per eseguire l'adeguata verifica rafforzata antiriciclaggio, una volta ammessa la sua richiesta.

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