Con la legge di bilancio 2021 è stata “prorogata” al 31 dicembre 2021 la detrazione fiscale (di cui all’art. 1, co. 219-223 della L.160/2019) concernente la detraibilità dall'imposta lorda del 90% delle spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna” degli edifici ubicati nelle zone A o B di cui al D.M. n. 1444/1968.
In particolare, sono agevolabili: a) i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura; b) gli interventi su balconi, ornamenti e fregi; c) i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici; d) le spese correlate all’installazione dei ponteggi, lo smaltimento dei materiali, l’Iva e l’imposta di bollo, i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico. Con la circolare 2/E/2020 e le risposte a numerosi interpelli, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia. Riguardo il concetto di “facciate” in particolare, sono state - tra gli altri - fornite le seguenti precisazioni:
La detrazione è sicuramente vantaggiosa in quanto non presenta tetti di spesa o limitazioni d’altro genere ed è ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tuttavia, l’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi successivi o chiesto a rimborso.
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